Appello cautelare e motivazione sulle esigenze cautelari (Cass. pen. Sez. II n. 21202 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, quando il tribunale in funzione di giudice dell’appello de libertate riforma la decisione del primo giudice che ha respinto la domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso “standard cognitivo” che governa il procedimento incidentale rispetto al giudizio di merito. È necessario e sufficiente un confronto critico con il contenuto della pronuncia riformata: le ragioni giustificative del rigetto devono essere vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’intero compendio processuale. Il pericolo di reiterazione del reato è concreto quando si fonda su elementi reali e non ipotetici, ed è attuale quando sia formulabile una prognosi di continuità del periculum libertatis nella dimensione temporale, sulla personalità dell’indagato e sulle sue concrete condizioni di vita; la valutazione non richiede la previsione di un’imminente e specifica occasione per delinquere. Il c.d. tempo silente non è l’unico elemento rilevante ai fini dell’attualità né è di per sé decisivo per escluderla. L’incensuratezza ha valore di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, superabile valorizzando l’intensità del pericolo desumibile dalle modalità della condotta.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero nei confronti di due indagati, contestando a uno di essi il concorso nel tentativo di rapina aggravata ai danni di un ufficio postale.
Su appello cautelare del pubblico ministero, il tribunale, in riforma della decisione, aveva applicato a uno degli indagati gli arresti domiciliari. Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e carenza di motivazione individualizzata sulla scelta della misura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i tre motivi, per l’intima connessione dei profili, perché investono il punto delle esigenze cautelari e della scelta della misura. Ribadisce i limiti del sindacato di legittimità: il ricorso è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, non quando propone una diversa ricostruzione dei fatti.
Il Tribunale ha esaminato le ragioni con cui il primo giudice aveva escluso il pericolo di recidiva, reputandole inconsistenti, e ha poi motivato autonomamente sull’attualità delle esigenze cautelari con riferimento alla specifica posizione del ricorrente. Non trova quindi riscontro la doglianza sulla motivazione cumulativa, riferita a elementi del solo coindagato.
La Corte valorizza gli indici posti a fondamento della decisione: la gravità e l’elevata offensività delle condotte, la pianificazione dell’azione criminosa, la collaborazione con un soggetto pluripregiudicato, la mancanza di resipiscenza e la condizione di difficoltà economica. Da tali dati i giudici di merito hanno tratto una non trascurabile pericolosità sociale e un concreto e attuale pericolo di recidiva, senza profili di contraddittorietà o manifesta illogicità.
Quanto al tempo silente, la Corte osserva che esso non è l’unico elemento da considerare né è decisivo per escludere l’attualità, soprattutto quando i fatti non sono lontani nel tempo. L’attualità delle esigenze cautelari non va confusa con l’attualità delle condotte: il pericolo può desumersi dalle modalità delle condotte contestate e dai collegamenti con l’ambiente in cui il fatto è maturato. Sull’incensuratezza, richiamata la presunzione relativa di minima pericolosità, questa può essere superata dall’intensità del pericolo desumibile dalle modalità della condotta.
Anche la scelta della misura non è censurabile: il Tribunale ha motivato sull’inidoneità di misure non custodiali, considerata la spregiudicatezza dimostrata e la natura dei reati predatori, la cui consumazione può essere impedita solo da una consistente limitazione della libertà di movimento. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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