Pene sostitutive in appello consenso non supplisce mancata devoluzione (Cass. pen. Sez. V n. 22257 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consenso alla sostituzione della pena che l’imputato può esprimere fino alla data dell’udienza partecipata, ai sensi dell’art. 598-bis, comma 4-bis, cod. proc. pen., riguarda il solo eventuale esercizio d’ufficio del potere sostitutivo da parte del giudice e non introduce alcuna deroga al principio devolutivo. La richiesta di applicazione delle pene sostitutive deve essere devoluta al giudice di appello con l’atto di impugnazione principale o, al più, con i motivi nuovi, perché solo in tal modo il giudice è investito della relativa questione ed è tenuto a darvi risposta. Ne consegue che la corte territoriale non è obbligata a interpellare l’imputato sul consenso quando la richiesta sia stata ritualmente formulata con l’atto di appello; ove però questi sia personalmente presente all’udienza partecipata, il giudice può comunque invitarlo a esprimersi sull’istanza già proposta.
Il Fatto
La vicenda processuale trae origine da due furti in abitazione, aggravati dalla violenza sulle cose, commessi nel novembre 2024. Il tribunale aveva affermato la responsabilità del ricorrente; la Corte di appello di Firenze, con sentenza del 27 ottobre 2025, aveva confermato la decisione.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, lamentando il difetto di indizi, la mancata qualificazione della propria partecipazione come di minima importanza, l’erronea estensione dell’aggravante della violenza sulle cose, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il rigetto della richiesta di applicazione di pena sostitutiva. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al quinto motivo, dichiarandolo inammissibile nel resto. I primi quattro motivi sono stati respinti: sul primo, il quadro indiziario è stato valutato coerente e logicamente ineccepibile, avendo il ricorrente rinvenuto poco dopo la denuncia nei pressi delle abitazioni con parte della refurtiva; sul secondo, la doglianza è stata giudicata meramente reiterativa e comunque manifestamente infondata, esclusa la minima importanza del concorso; sul terzo, la sussistenza dell’aggravante è stata fondata sulle dichiarazioni delle persone offese, che avevano riferito dei segni di scasso, non applicandosi alle loro dichiarazioni le regole dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; sul quarto, il giudizio sulle attenuanti generiche è stato ritenuto insindacabile in presenza di motivazione non contraddittoria.
Il nucleo del provvedimento è il quinto motivo. La Corte ricorda che l’udienza partecipata si è svolta successivamente all’entrata in vigore dell’art. 598-bis, comma 4-bis, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, secondo cui l’imputato può esprimere il consenso alla sostituzione della pena fino alla data dell’udienza partecipata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, la disposizione non deroga al principio devolutivo: la richiesta di pena sostitutiva deve essere stata devoluta alla corte di appello con specifico motivo di gravame, con l’atto di impugnazione o con i motivi nuovi. Si tratta di ipotesi diversa dalla richiesta di sostituzione, poiché il “consenso” riguarda l’eventuale esercizio d’ufficio del potere sostitutivo e può essere espresso anche prima dell’udienza, in termini generici.
Nel caso concreto, la richiesta era stata ritualmente formulata con l’atto di appello: la corte territoriale non era pertanto tenuta a chiedere il consenso, previsto solo per l’esercizio d’ufficio del potere sostitutivo. Tuttavia, poiché l’imputato era personalmente presente all’udienza partecipata, il giudice avrebbe potuto invitarlo a esprimersi sull’istanza già proposta. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.