Restituzione nel termine e onere di prova della mancata conoscenza (Cass. pen. Sez. II n. 22805 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La restituzione nel termine per proporre impugnazione, ai sensi dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 11, comma 1, lett. b), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è accordata nei casi di assenza dichiarata legittimamente, quando l’imputato provi di non avere avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non avere potuto proporre impugnazione senza sua colpa. Grava sull’istante un onere di prova rigoroso, da assolvere mediante atto o fatto certo, del verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione, dovuta a cause esterne non imputabili. Tale onere non è assolto con l’allegazione di dichiarazioni provenienti dall’istante stesso. Il mero stato di detenzione non impedisce alla persona ristretta di avere contatti con il difensore, anche d’ufficio, e non configura l’assenza di colpa quando risulta provata la conoscenza della pendenza del processo.
Il Fatto
Il difensore del condannato deposita istanza di rimessione nel termine per impugnare una sentenza del Tribunale di Trieste, divenuta irrevocabile, deducendo che l’assistito non aveva avuto notizia dell’esito del processo per il tramite del difensore d’ufficio e ne era venuto a conoscenza solo a seguito della notifica di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. L’istanza è proposta ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen.
La Corte di appello di Trieste rigetta l’istanza. Avverso tale ordinanza il difensore ricorre per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 175, commi 2.1 e 2-bis, cod. proc. pen. e sostenendo che la detenzione dell’assistito, integrante un’ipotesi di oggettiva impossibilità assimilabile alla forza maggiore, avrebbe precluso i contatti con il difensore e l’acquisizione di notizie sull’andamento del processo.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ricostruisce il perimetro applicativo dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., introdotto dalla riforma Cartabia, chiarendo che la restituzione nel termine è accordata nei casi di assenza dichiarata legittimamente — quando non fondata su elementi di certezza, ma ritenuta provata dal giudice, ovvero derivante da sottrazione volontaria — allorché l’imputato provi di non avere avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non avere potuto proporre impugnazione senza sua colpa.
Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento: Sez. 6 n. 1283 del 20.11.2024, dep. 2025, Bamba, Rv. 287420, cui affianca Sez. 2 [ord.] n. 39211 del 24.09.2024, Pozzi, Rv. 287051-01 e Sez. 1 n. 12712 del 28.02.2020, Giglio, Rv. 278706-01. Da tali pronunce ricava che l’istante deve provare rigorosamente, mediante atto o fatto certo, la circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione, dovuta a cause esterne non imputabili.
Tale prova non può dirsi assolta con l’allegazione di dichiarazioni provenienti dall’istante medesimo. Nel caso concreto, il dedotto momento di conoscenza della sentenza — coincidente con la notifica del provvedimento di cumulo — non risulta in alcun modo verificabile, restando affidato a una sola affermazione di parte.
Soprattutto, osserva la Corte, non è contestata la conoscenza del processo, comprovata dalla notifica a mani sia del decreto di citazione a giudizio sia del verbale di udienza, con nota di trasmissione della polizia giudiziaria. Si è così cristallizzata in capo al ricorrente l’effettiva conoscenza della vocatio in iudicium e, dunque, della pendenza del processo.
Il Collegio esclude infine che il mero stato di detenzione possa integrare la causa di non colpevolezza: la persona ristretta può mantenere contatti con il difensore, anche d’ufficio, sicché non può parlarsi di assenza di colpa in una situazione di certa conoscenza della pendenza del processo. Alla declaratoria di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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