Bancarotta documentale del prestanome: serve prova concreta del dolo (Cass. pen. Sez. V n. 24872 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la mera qualifica di amministratore formale non determina di per sé la responsabilità penale, poiché nei confronti del prestanome non è configurabile una responsabilità da posizione, in contrasto con il principio di personalità. La responsabilità dell’amministratore che sia stato soltanto prestanome nasce dalla violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dall’accettazione della carica, cui deve aggiungersi la dimostrazione effettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari. Il giudice di merito, prima di affermare la responsabilità, deve individuare quale delle due ipotesi dell’art. 322, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 14 del 2019 ritenga integrata, distinguendo la fattispecie a dolo specifico da quella a dolo generico. È contraddittoria la motivazione che, a fronte di un’accertata omissione delle scritture, fondi la responsabilità sul dolo generico e sull’impossibilità di ricostruzione del patrimonio.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 5 dicembre 2025, aveva riformato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, rideterminando il trattamento sanzionatorio in relazione a una pluralità di reati fallimentari e tributari contestati a due imputati, tra cui la bancarotta fraudolenta documentale riferita a una società fallita nel 2022.
Uno degli imputati aveva rivestito la carica di amministratore unico per un periodo limitato, assumendo poi quella di liquidatore, mentre la gestione di fatto sarebbe stata esercitata dall’altro. Entrambi proponevano ricorso per cassazione: il primo lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena; il secondo contestava il giudizio di responsabilità fondato sulla sola qualità formale di amministratore e la carenza di prova del dolo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta separatamente le due posizioni. Quanto al ricorrente che deduceva i vizi sul trattamento sanzionatorio, il ricorso è inammissibile: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita secondo i principi degli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che non è consentita in cassazione una nuova valutazione di congruità ove la determinazione non sia frutto di mero arbitrio. Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, e la Corte territoriale aveva reso motivazione ampia su entrambi i profili.
Il ricorso dell’altro imputato è invece accolto. I primi due motivi, trattati congiuntamente, sono fondati. A fronte di un’imputazione alternativa che contestava la bancarotta documentale in entrambe le forme, il giudice di primo grado aveva ritenuto integrata quella specifica, valorizzando la relazione del curatore fallimentare e la nota integrativa, da cui emergeva l’omessa istituzione delle scritture contabili.
La Corte territoriale, nel respingere l’appello, aveva fondato il giudizio di responsabilità sulla violazione degli obblighi di vigilanza e controllo e, quanto all’elemento soggettivo, sul dolo generico, richiamando la consapevolezza dello stato di decozione e l’impossibilità di ricostruzione delle vicende patrimoniali. Tale motivazione è però contraddittoria ed errata in diritto.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nei confronti del prestanome non può configurarsi una responsabilità da posizione, che si porrebbe in contrasto con il principio della responsabilità personale. Alla violazione dei doveri di vigilanza e controllo deve aggiungersi la dimostrazione non astratta e presunta, ma effettiva e concreta, della consapevolezza dello stato delle scritture.
I giudici di merito, dopo aver dimostrato la violazione dei doveri di vigilanza, avrebbero dovuto rigorosamente accertare l’elemento soggettivo, chiarendo quale delle due ipotesi ritenessero integrata. L’art. 322, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 14 del 2019 distingue infatti due fattispecie, per elemento soggettivo e oggettivo: quella a dolo specifico, che richiede lo scopo di procurare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, e quella a dolo generico, che richiede la coscienza e volontà dell’irregolare tenuta delle scritture. La Corte di appello, senza discostarsi dalla valutazione del primo giudice sull’elemento oggettivo, ha fatto riferimento al dolo generico, che al più caratterizza la fattispecie generica. La motivazione risulta pertanto insufficiente, assertiva e contraddittoria. Il terzo motivo resta assorbito. Ne segue l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello.
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Nota della Redazione
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