Pena sostitutiva e reato continuato: illegale la sostituzione sui singoli reati (Cass. pen. Sez. I n. 25323 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra pena illegale l’applicazione di una pena sostitutiva che, in violazione dei criteri di cui all’art. 53 legge n. 689 del 1981, sia disposta, in presenza di più reati unificati per concorso formale o continuazione, sui singoli reati unificati e non sulla pena complessiva determinata ai sensi dell’art. 81 cod. pen. Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono applicarsi le pene sostitutive, il comma 3 della disposizione impone di tener conto della pena aumentata, con la conseguenza che rileva la sola pena finale e non quella inflitta per il reato più grave. La violazione non attiene ai passaggi intermedi di determinazione del trattamento sanzionatorio, ma individua una sanzione strutturalmente diversa per specie e natura da quella sostituita, sicché il vizio è rilevabile anche d’ufficio e giustifica l’annullamento senza rinvio.
Il Fatto
Il Tribunale di Pesaro, con sentenza del 3 novembre 2025, ha applicato la pena su richiesta delle parti nei confronti di un imputato, riconoscendo la continuazione con i reati già giudicati con altra sentenza irrevocabile. L’aumento è stato quantificato in due mesi di reclusione e 200 euro di multa; su tale sola porzione il giudice ha poi operato la sostituzione con la pena pecuniaria di 600 euro di multa, rateizzata in dieci mensilità.
Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Ancona, lamentando l’illegalità della pena: la sostituzione era stata disposta sulla sola frazione detentiva stabilita in aumento, omettendo che, in caso di reati unificati ai sensi dell’art. 81 cod. pen., ai fini dell’applicazione delle sanzioni sostitutive occorre avere riguardo alla pena detentiva risultante dagli aumenti. La questione giunge in cassazione per accertare se tale modalità di calcolo integri una pena illegale deducibile con il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso ammissibile. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. è consentito, per effetto dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., fra l’altro per i motivi attinenti all’illegalità della pena. Sul punto la Corte richiama la nozione elaborata dalle Sezioni Unite n. 40986 del 2018: non rilevano gli errori relativi ai singoli passaggi attraverso i quali si perviene al risultato finale, se non si traducono in una pena illegale.
Selezionando gli arresti che sostengono il principio, la Corte ribadisce che la pena è illegale quando sia inferiore al minimo edittale, quando si applichi una pena congiunta in luogo di quella alternativa, quando la pena detentiva sia erroneamente irrogata in luogo di quella pecuniaria, oppure quando non si applichi la pena prevista per il reato di competenza del giudice di pace. Richiama inoltre Sezioni Unite n. 38809 del 2022, secondo cui compete alla cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., il potere di rilevare anche d’ufficio l’illegalità della pena applicata ab origine in contrasto con l’assetto normativo vigente, perché di specie diversa da quella di legge o superiore al massimo edittale. L’illegalità va però rilevata non per la mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, ma solo quando la sanzione non sia prevista dall’ordinamento, ovvero sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore.
Passando al merito, la Corte rileva che il provvedimento impugnato contrasta con l’art. 53 legge n. 689 del 1981, come sostituito dall’art. 71, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022, applicabile dal 30 dicembre 2022. Il comma 3 della disposizione prevede espressamente che, ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono applicarsi le pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell’art. 81 cod. pen. La nuova formulazione ha così introdotto una disciplina unica: rileva la sola pena finale, risultante dall’aumento per la continuazione. Il Tribunale, sostituendo la sola porzione di pena stabilita in aumento, ha violato tale criterio.
La Corte afferma quindi il principio per cui, in caso di più reati unificati, la sostituzione non può essere operata isolatamente né sul reato più grave né sulla parte di pena irrogata per i singoli reati unificati, richiamando Sez. I n. 33971 del 2024 e Sez. V n. 31761 del 2023. La pena sostitutiva presenta connotati di eterogeneità strutturale rispetto alle pene principali: applicarla in luogo della pena sostituita per effetto di un’errata applicazione dei criteri di conversione integra una pena illegale, perché individua una sanzione diversa per specie e natura, non prevista dalla legge. Ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte annulla senza rinvio la sentenza limitatamente alla sostituzione della pena detentiva di due mesi di reclusione con la pena pecuniaria di 600 euro di multa, eliminando la sostituzione.
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Nota della Redazione
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