Conto giudiziale inammissibile se riscossioni POS indicate come versamenti in tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 186 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il contabile della riscossione deve rappresentare in modo completo e verificabile il carico e lo scarico della gestione. L’indicazione delle riscossioni effettuate tramite POS nella colonna “versamento in tesoreria” del modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996 non costituisce una mera imprecisione formale, ma determina la carenza di un elemento essenziale del conto. La commistione tra riscossioni e versamenti rende impossibile la verifica dell’effettivo trasferimento dei fondi all’ente e, quindi, dell’adempimento dell’obbligo restitutorio. Il conto così redatto è inammissibile e non incardina validamente il giudizio, restando esclusa ogni valutazione nel merito della responsabilità contabile.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo è investita del giudizio sul conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune, per l’esercizio finanziario 2020, relativamente alla gestione delle riscossioni interne speciali e dei collaudi. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, ha rilevato che il conto risultava strutturato in difformità dal modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996, essendo privo dei versamenti in tesoreria, sostituiti dagli incassi tramite POS.
Costituitosi, l’agente contabile ha sostenuto il carattere meramente formale dei rilievi. Ha osservato che, per i pagamenti elettronici, le somme non entrano mai nella disponibilità materiale del contabile, ma sono accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente: difetterebbe, dunque, il presupposto del maneggio di denaro pubblico. Ha aggiunto l’assenza di ammanchi e di danno erariale e ha chiesto il discarico dei conti. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità e per l’obbligo di ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra i modelli di rendicontazione previsti dal d.p.r. n. 194/1996: il modello 23 per l’economo e il modello 21 per l’agente della riscossione. Quest’ultimo deve indicare le generalità dell’agente, il periodo di gestione, gli estremi della riscossione e, soprattutto, i versamenti in tesoreria con l’annotazione del numero di quietanza e del relativo importo. Il conto deve offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione, perché forma e contenuti sono essenziali ai fini dell’indefettibilità del giudizio.
I pilastri di tale rappresentazione sono il carico, dato dalle somme riscosse, che genera il debito dell’agente verso l’erario, e lo scarico, dato dalle somme riversate in tesoreria, che estingue il debito. La loro corretta e distinta esposizione incarna l’equazione fondamentale che il giudizio di conto è chiamato a verificare. La Corte richiama sul punto la giurisprudenza contabile, secondo cui il conto va esaminato nella sua interezza e il principio di prevalenza della sostanza sulla forma non può derogare all’obbligo di completa rappresentazione.
Quanto alla qualificazione delle riscossioni elettroniche, il Collegio aderisce all’orientamento prevalente secondo cui il maneggio di denaro va inteso nel senso più ampio, comprendendo tutti i crediti che il contabile ha l’obbligo di riscuotere anche quando la riscossione avviene tramite subagenti, POS o conto corrente postale. Ne deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto giudiziale.
Su questa base, il conto in esame non è correttamente strutturato: la sezione “versamento in tesoreria” espone esclusivamente i dati delle riscossioni tramite POS. L’errata classificazione non è una semplice imprecisione, ma la carenza di un elemento essenziale, perché rende impossibile la verifica dello scarico e non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. Il conto è pertanto intrinsecamente non verificabile e non può essere qualificato né come rendiconto né come conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio.
Il Collegio precisa infine che l’ordine di integrazione documentale opera solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato, non quando manchino gli elementi che ne consentono la configurazione giuridica. Poiché la carenza è originaria e impedisce l’attivazione della funzione giurisdizionale ex art. 93 Cost., il giudizio è dichiarato inammissibile, con necessità di un nuovo deposito del conto e nulla per le spese stante la pronuncia in rito.
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Nota della Redazione
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