Responsabilità erariale degli amministratori di società in house: rileva l’assetto statutario (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 192 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riparto di giurisdizione, la qualificazione di una società a totale partecipazione pubblica come organismo in house providing va desunta dall’assetto statutario e normativo formale, e non dall’effettivo esercizio del controllo analogo da parte dei soci: eventuali carenze gestionali del controllo, censurabili in altre sedi, non alterano la natura giuridica della società né il rapporto di servizio degli amministratori. Ne consegue che il pregiudizio arrecato al patrimonio sociale integra danno erariale, riflesso e mediato, e la giurisdizione contabile sussiste ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 175/2016. Il divieto di conferire incarichi a lavoratori autonomi per esigenze ordinarie di cui all’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 165/2001 opera, per effetto dei rinvii succedutisi, solo a decorrere dal 1° luglio 2019 e non retroagisce. L’art. 21, comma 2, d.l. 76/2020, che limita alle sole condotte attive dolose la punibilità per colpa grave, e i limiti quantitativi introdotti dalla l. 1/2026 operano su piani distinti – an e quantum debeatur – senza abrogazione tacita. La prova del dolo esige la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio tre soggetti – un ex amministratore unico, un ex presidente del consiglio di amministrazione e una responsabile dell’ufficio acquisti con funzioni di R.U.P. – chiedendo la condanna al risarcimento di un danno erariale complessivo di oltre 334.000 euro. Le condotte contestate riguardano l’illegittimo affidamento di incarichi e consulenze esterne presso una società in house a totale capitale pubblico locale, operante nei servizi ambientali, nel periodo 2018-2023, in violazione dei vincoli in materia di incarichi professionali e degli indirizzi dei soci pubblici.
La vertenza trae origine da segnalazioni circa le criticità economico-finanziarie della società, da una deliberazione della Sezione regionale di controllo e da esposti di organi comunali. Dopo l’invito a dedurre e le memorie difensive, la Procura ha depositato l’atto di citazione, riducendo il danno contestato rispetto alla stima iniziale. I convenuti hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva e l’inapplicabilità retroattiva del divieto di incarichi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto le eccezioni preliminari. Quanto alla giurisdizione, ha ricostruito lo statuto sociale, che riserva la qualità di soci ai soli enti pubblici locali, vieta l’ingresso di privati, destina oltre l’80 per cento del fatturato ai compiti affidati dai soci e prevede un controllo analogo congiunto con parere vincolante preventivo su tutti gli atti fondamentali. Da tale assetto formale la Corte ha desunto la piena natura in house della società e la conseguente configurabilità di un rapporto di servizio degli amministratori con gli enti soci.
La Corte ha precisato che le carenze nel concreto esercizio del controllo allegate dalla difesa non incidono sull’individuazione del giudice competente, perché rileva l’assetto statutario vigente all’epoca dei fatti. Il danno al patrimonio della società partecipata è stato quindi qualificato come danno erariale, in quanto incide su risorse funzionalmente pubbliche. L’eccezione di prescrizione, formulata in modo generico e senza indicazione dei singoli esborsi e dei relativi termini di decorrenza, è stata dichiarata inammissibile.
Sul piano sostanziale, la Corte ha ritenuto applicabili ratione temporis la disciplina dell’art. 21, comma 2, d.l. 76/2020 e i limiti quantitativi della l. 1/2026, escludendo qualsiasi rapporto abrogativo tra le due fonti: la prima incide sull’an debeatur, limitando la responsabilità per le condotte attive al solo dolo; la seconda regola il quantum. Ne deriva un sistema a doppio binario, con risarcimento integrale per le condotte attive dolose e responsabilità per colpa grave assoggettata al nuovo tetto per quelle omissive.
Nel merito, la Corte ha escluso il dolo e, per alcuni incarichi, la stessa colpa grave. L’affidamento relativo al trasporto di rifiuti per conto terzi è stato ritenuto necessario e proporzionato, stante l’obbligo di iscrizione agli albi di settore e l’assenza di figure interne abilitate. Sugli incarichi connessi al piano di risanamento, i compensi sono stati valutati in linea con i parametri del D.M. 140/2012, assumendo come base di calcolo il totale delle passività di bilancio e non il solo passivo oggetto di accordo. Quanto all’assistenza legale, il Collegio ha applicato per analogia i parametri forensi del D.M. 55/2014, ravvisando un indebito, ma escluso il dolo per trattarsi di errata applicazione dei criteri tabellari.
È stata invece ravvisata colpa grave a carico dell’ex amministratore unico per la prosecuzione dell’incarico di gestione delle paghe, attività ordinaria non internalizzata per tempo; il danno è stato ridotto al 30 per cento della spesa per effetto del potere riduttivo. La responsabile dell’ufficio acquisti è stata assolta, difettando la colpa grave in relazione alla proroga di un solo mese. Il presidente del consiglio di amministrazione è stato integralmente assolto, non risultando provato il dolo.
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Nota della Redazione
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