Compenso del custode sequestratario e difetto di giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 126 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Spetta alla giurisdizione ordinaria, e non alla Corte dei conti, la domanda del custode di beni sequestrati ante causam volta ad ottenere l’autorizzazione al prelievo delle somme giacenti sui conti correnti assoggettati a sequestro, a titolo di compenso liquidato con decreto presidenziale. La prededuzione non attribuisce una causa di prelazione, ma una precedenza di natura procedurale, che nasce e si realizza nell’ambito della procedura e viene meno con la sua cessazione. Il credito del custode è comunque assistito da privilegio ex artt. 2755 e 2770 c.c., da far valere nel riparto dinanzi al giudice dell’esecuzione. La cognizione della Corte dei conti, in materia di conservazione e amministrazione dei beni affidati al custode, è limitata dalla art. 26 c.g.c. alla liquidazione del compenso e all’opposizione al relativo decreto, con esclusione di ogni ulteriore domanda.
Il Fatto
Nell’ambito di un procedimento iscritto al registro di segreteria, il custode nominato con ordinanza del giudice designato su talune partecipazioni societarie sequestrate ante causam chiedeva, dopo la cessazione dell’incarico e l’approvazione del rendiconto finale, di essere autorizzato al prelievo degli importi liquidati con decreto presidenziale a valere sulle somme assoggettate a sequestro e depositate su conti correnti intestati ai debitori.
La società creditrice, costituitasi nel giudizio di merito, rappresentava che il sequestro era stato convertito in pignoramento e che la procedura esecutiva presso terzi era stata sospesa dal giudice dell’esecuzione. Il pubblico ministero contabile eccepiva la carenza di giurisdizione della Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’interesse fatto valere. L’istante ha agito dichiarandosi creditore in prededuzione della procedura, in relazione al compenso per l’attività di custode di beni oggetto di sequestro convertito in pignoramento, e in tale veste ha chiesto l’autorizzazione al prelievo di somme giacenti sui conti correnti sequestrati, a soddisfacimento di un credito assistito da titolo esecutivo.
Su questa base la Corte afferma il difetto di giurisdizione. La materia delle cause legittime di prelazione, nell’ambito di una procedura esecutiva pendente, è estranea al plesso giurisdizionale contabile e rientra nella giurisdizione ordinaria. Il percorso argomentativo muove dalla distinzione tra prededuzione e privilegio: la prima attribuisce non una causa di prelazione, ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell’attività rispetto agli scopi della procedura, e opera solo finché la procedura esiste.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità, che ha ribadito la natura procedurale della prededuzione e la sua insorgenza interna all’ambito concorsuale, con Cass. Sez. Un. n. 42093/2021 e, da ultimo, Cass. civ. Sez. III n. 22105/2025. Anche a prescindere dalla configurabilità della prededuzione nelle procedure esecutive individuali — ritenuta non ammissibile, poiché il libro III del codice di rito adotta il principio dell’anticipazione delle spese — il credito del custode resta assistito da privilegio ex artt. 2755 e 2770 c.c.
Tale speciale causa di prelazione può essere fatta valere in sede di riparto del ricavato, salva l’ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione autorizzi, con decreto, il prelievo dai fondi della procedura imputandole alla massa passiva di riferimento, in concorso con le spese del procedente e con soddisfazione proporzionale ex art. 2782 c.c.
Ne deriva che la cognizione della Corte dei conti, in tema di conservazione e amministrazione dei beni affidati al custode, è limitata dall’art. 26 c.g.c. alla liquidazione del compenso e all’opposizione al decreto, con esclusione di ogni ulteriore domanda. La giurisdizione è pertanto dichiarata carente. Le spese sono compensate ex art. 31, comma 3, c.g.c., essendo il giudizio definito su questione pregiudiziale.
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Nota della Redazione
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