Dipendenza da causa di servizio e presunzione per esposizione a uranio impoverito (Corte dei Conti Sez. I App. n. 92 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti a uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, l’art. 603 del d.lgs. n. 66/2010 individua un rischio professionale specifico, riconoscendo il rapporto di causalità come insito nel tipo di servizio prestato. Non è necessario fornire un riscontro effettivo del nesso eziologico: grava sull’Amministrazione l’onere di provare una genesi extra-lavorativa della patologia. La presunzione opera come iuris tantum e può essere superata solo con la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della malattia. Il giudice di merito che abbia escluso il nesso causale senza approfondire l’ambito interpretativo ed applicativo dell’art. 603 cod. ord. mil. incorre in un difetto di motivazione, con conseguente annullamento della sentenza e rimessione degli atti al primo giudice.
Il Fatto
La vicenda riguarda il coniuge di una ricorrente, militare con mansioni di tecnico elettrogenista presso un reggimento di artiglieria contraerea, deceduto per una patologia tumorale. La vedova aveva chiesto in primo grado il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia, sostenendo l’esposizione del congiunto a fattori di rischio connessi al servizio svolto presso siti di stoccaggio di munizionamenti e poligoni di tiro.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con sentenza n. 552/2024, aveva rigettato il ricorso, escludendo il nesso causale sulla base di valutazioni tratte da rapporti informativi e dichiarazioni testimoniali, e reputando irrilevante il servizio nei poligoni e nei siti di stoccaggio. Avverso tale pronuncia la ricorrente ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 603 del d.lgs. n. 66/2010 e degli articoli 1078 e seguenti del d.P.R. n. 90/2010, e richiamando la giurisprudenza amministrativa intervenuta nelle more.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha rilevato che, ai sensi dell’art. 193 c.g.c., nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. La pronuncia del Giudice amministrativo prodotta in appello è stata ritenuta ammissibile, poiché pubblicata successivamente al deposito della sentenza impugnata.
Quanto all’ammissibilità dell’appello, la Corte ha richiamato l’art. 170 c.g.c., secondo cui nei giudizi in materia di pensioni l’appello è consentito per soli motivi di diritto, costituendo questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità o morte da causa di servizio. Nel caso di specie, la domanda è stata qualificata come caratterizzata da asseriti errori di diritto, con conseguente ammissibilità del gravame.
Nel merito, la Corte ha ricostruito l’art. 603 del d.lgs. n. 66/2010, che autorizza la spesa per indennizzi al personale impiegato in particolari condizioni ambientali od operative, nei poligoni di tiro e nei siti di stoccaggio di munizionamenti. Il Collegio ha richiamato la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2025, secondo cui la disposizione, pur limitandosi a un’autorizzazione di spesa, ha portata sostanziale, avendo operato una valutazione astratta per superare le difficoltà probatorie e individuato un rischio professionale specifico.
Le particolari condizioni ambientali o operative sono state specificate, ai sensi dell’art. 1078, lett. d), del d.P.R. n. 90/2010, quali condizioni implicanti circostanze straordinarie o fatti di servizio che espongono il personale a maggiori rischi o fatiche. Su tali basi, l’Adunanza Plenaria ha affermato che, in presenza di patologie tumorali in militari esposti a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico, gravando sull’Amministrazione l’onere di provare una genesi extra-lavorativa.
Il Collegio ha aderito a tale orientamento, richiamando le pronunce del Consiglio di Stato n. 546/2026 e n. 651/2026 e la sentenza di questa Sezione n. 49/2026. Ha quindi ritenuto che la pronuncia di primo grado, resa anteriormente a tale giurisprudenza, non abbia adeguatamente approfondito l’ambito applicativo dell’art. 603 cod. ord. mil., avendo escluso il nesso causale su basi meramente informative e testimoniali. L’appello è stato accolto, con annullamento della sentenza impugnata e rimessione degli atti al primo giudice, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.