Danno all’immagine da assenteismo: no alla responsabilità del dirigente per omessa vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 101 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine da false attestazioni della presenza in servizio, disciplinato dall’art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, integra una fattispecie speciale, tipica e determinata, derogatoria rispetto alla previsione generale dell’art. 51, comma 7, cod. giust. cont., con la conseguenza che la condotta tipizzata è costituita esclusivamente dalla falsa attestazione della presenza in servizio e non può essere estesa, in via interpretativa o analogica, alla condotta omissiva di chi abbia omesso la vigilanza. Ne deriva l’inammissibilità della domanda di risarcimento del danno all’immagine proposta nei confronti del dirigente a titolo di responsabilità sussidiaria per omessa vigilanza sui dipendenti. Quanto al danno patrimoniale, l’integrale pagamento delle somme da parte degli obbligati principali determina l’estinzione dell’obbligazione e il venir meno di qualsivoglia responsabilità sussidiaria, con declaratoria di improcedibilità dell’azione.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania evocava in giudizio tre dipendenti del Genio Civile di Avellino e la dirigente ad interim, chiedendo la condanna al pagamento, in favore della Regione Campania, di una somma complessiva a titolo di danno patrimoniale e di danno all’immagine, secondo le quote indicate nell’atto di citazione.
L’addebito traeva origine da una segnalazione della Guardia di Finanza, che aveva documentato, tramite telecamere nascoste, pedinamenti e captazioni, la falsa attestazione della presenza in servizio da parte dei dipendenti nel periodo tra il 30 aprile e il 13 giugno 2018. Nei confronti della dirigente la Procura contestava una responsabilità sussidiaria per condotta omissiva gravemente colposa, per aver omesso i controlli e la segnalazione dei fatti. Due dipendenti pagavano integralmente le somme richieste; una terza era stata definita con rito abbreviato ex art. 130 cod. giust. cont.; la dirigente si costituiva eccependo l’inammissibilità dell’azione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal quadro normativo introdotto dal d.lgs. n. 150/2009, che ha inserito nel d.lgs. n. 165/2001 gli artt. 55-quater e 55-quinquies, tipizzando una peculiare fattispecie di danno all’immagine. Il comma 3-quater dell’art. 55-quater, introdotto dal d.lgs. n. 116/2016, ha escluso la pregiudizialità penale quando la falsa attestazione sia accertata in flagranza o mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze.
La Corte ritiene che l’accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza, su delega dell’autorità giudiziaria, mediante videocamere e pedinamenti, integri pienamente la fattispecie: le annotazioni cartacee con firma autografa sono equipollenti alle timbrature telematiche sotto il profilo dell’efficacia mendace e dell’evidenza probatoria.
Il nucleo del ragionamento riguarda la posizione della dirigente. L’art. 55-quinquies configura una fattispecie speciale, caratterizzata da tipicità e determinatezza, eccezionale rispetto all’art. 51, comma 7, cod. giust. cont.. La condotta tipizzata è la sola falsa attestazione della presenza in servizio. Il carattere eccezionale della norma non ne consente l’interpretazione estensiva né l’applicazione analogica, ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile.
Pertanto il danno all’immagine cagionato dai dipendenti non può essere addebitato alla dirigente in conseguenza dell’omessa vigilanza, perché ciò si risolverebbe in un’applicazione analogica della norma a un comportamento omissivo non tassativamente determinato. La domanda, in parte qua, è inammissibile.
Quanto al danno patrimoniale contestato a titolo sussidiario, la Corte rileva che l’integrale pagamento da parte delle obbligate principali ha estinto l’obbligazione, facendo venir meno automaticamente ogni responsabilità sussidiaria. L’azione nei confronti della dirigente è dunque improcedibile. Le spese di giudizio sono integralmente compensate in ragione del carattere prevalentemente processuale della pronuncia.
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Nota della Redazione
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