Effetti del CCNL sul trattamento di quiescenza del dirigente scolastico cessato (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 74 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le norme della contrattazione collettiva riguardano, di regola, il solo rapporto di lavoro e il trattamento in attività di servizio. Esse possono riflettersi sul trattamento pensionistico solo in via eccezionale, allorché specifiche clausole del contratto prevedano che i miglioramenti siano attribuiti anche al personale collocato a riposo durante il periodo di vigenza del contratto stesso, considerandolo, per questa via, mediante una fictio iuris, come ancora in servizio. In assenza di siffatta clausola di estensione non esiste nel nostro ordinamento una norma o un principio generale che imponga l’automatica estensione al personale in quiescenza dei benefici conferiti al personale in servizio. Nel caso del CCNL Comparto Scuola 2016-2018, l’art. 40 dispone che i benefici economici hanno effetto integrale sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del triennio contrattuale.
Il Fatto
Il ricorrente, già dirigente scolastico presso il MIM e collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2016, chiedeva accertarsi il proprio diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in applicazione del CCNL del Comparto Scuola per il periodo 2016-2018. Deduceva che il contratto aveva introdotto un incremento degli stipendi tabellari e che, per il personale andato in quiescenza nel periodo di vigenza, tali incrementi avevano effetto integrale ai fini della pensione.
L’INPS si costituiva rappresentando di non essere stato posto in condizione di provvedere alla riliquidazione, non avendo ricevuto i dati dal datore di lavoro, ed eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati, chiedendo in caso di condanna di essere manlevato. Il Ministero dell’Istruzione deduceva di essere stato impossibilitato all’adeguamento per un blocco informatico, ma di aver trasmesso all’INPS il prospetto dati con nota del 2 marzo 2023, chiedendo il rigetto della domanda.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico muove dal criterio di determinazione della pensione con riferimento alla retribuzione effettivamente percepita l’ultimo giorno di permanenza in servizio, di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973. Su questa base ricorda che non esiste nel nostro ordinamento una norma o un principio generale che imponga l’automatica estensione al personale in quiescenza dei benefici conferiti al personale in servizio, in difetto di specifiche clausole contrattuali.
La questione giuridica centrale è dunque se il contratto collettivo richiamato contenga una clausola di estensione. La Corte individua nell’art. 40 del CCNL relativo al Comparto Dirigenti Scolastici, per il periodo 2016/2018, la disposizione che, al comma 3, prevede che i benefici economici risultanti dall’applicazione dei commi precedenti hanno effetto integrale sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del triennio contrattuale.
Da tale clausola il giudice desume che la norma contrattuale estende i benefici al trattamento di quiescenza dei dirigenti cessati nel periodo di vigenza del contratto, limitando la considerazione dei soli scaglionamenti maturati alla data di cessazione alle sole voci del trattamento di fine rapporto, dell’indennità di buonuscita e di anzianità, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 cod. civ.
Poiché il ricorrente è cessato dal servizio dal 1° settembre 2016, dunque durante la vigenza contrattuale 2016-2018, sussiste la clausola di estensione e tutti i benefici economici previsti dal CCNL devono essere integralmente riconosciuti e computati nella base pensionabile al momento della riliquidazione del trattamento definitivo.
Quanto all’eccezione di prescrizione quinquennale, la Corte la ritiene non fondata. Le diffide e la messa in mora inviate dal ricorrente, unitamente al rilievo che, a causa del mancato inserimento dei dati sino al 2025, questi era impossibilitato a un fruttuoso esercizio del diritto, escludono la prescrizione. L’INPS, quale ordinatore secondario di spesa e incaricato della messa in pagamento, ha diritto di essere manlevato dal MIM. Le spese sono integralmente compensate.
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Nota della Redazione
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