Competenza territoriale nel giudizio pensionistico e residenza del ricorrente (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 69 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi pensionistici dinanzi alla Corte dei conti la competenza territoriale si determina con riguardo alla residenza del ricorrente al momento dell’incardinazione della causa, ai sensi dell’lett. c) del comma 1 dell’art. 18 c.g.c.. Il certificato di residenza prodotto dall’ente previdenziale, se rilasciato in data successiva alla proposizione del giudizio, non ha di per sé valenza storica e non prova la residenza anteriore. Esso può tuttavia integrare un principio di prova quando sia corroborato da ulteriori elementi, quali l’indirizzo all’ufficio di una diversa sede delle istanze amministrative presentate ante causam e della richiesta di variazione dell’ufficio pagatore. Accertata la residenza altrove al momento dell’incardinazione, il giudice adito declina la competenza in rito. La compensazione integrale delle spese è giustificata dalla natura meramente processuale della decisione.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente della Polizia di Stato, titolare di pensione privilegiata di terza categoria dal 2013, aveva presentato nel novembre 2019 istanza per l’assegno di incollocabilità di cui all’art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973, ottenendone la concessione in via retroattiva. Nel novembre 2022 aveva chiesto l’attribuzione dell’indennità speciale annua. Nel marzo 2023 l’INPS aveva elevato la categoria della pensione dalla terza alla prima.
Il ricorrente ha quindi domandato l’assegno di superinvalidità e l’ISA. L’INPS ha eccepito l’incompetenza territoriale della Sezione adita, allegando la residenza del ricorrente in altra regione. Resistendo nel merito, l’ente ha chiesto il rigetto della domanda.
La Motivazione della Corte
La decisione si concentra sull’eccezione di incompetenza territoriale. L’INPS ha prodotto un certificato di residenza attestante il trasferimento del ricorrente presso un comune di altra regione, ma tale documento è stato rilasciato dopo la proposizione del giudizio e, soprattutto, non ha valenza storica: non prova cioè quale fosse la residenza nel periodo rilevante.
Il Collegio non si è fermato al dato documentale isolato. Il principio di prova desumibile dal certificato è stato ritenuto decisamente corroborato da altri elementi, ricavabili da un elenco prodotto dall’INPS. Da esso emerge che tre istanze amministrative presentate dal ricorrente ante causam nel 2024 risultano indirizzate alla sede di altra regione, e che un’ulteriore istanza dell’aprile 2025 era finalizzata alla variazione dell’ufficio pagatore.
La Corte ha tratto da questi elementi la dimostrazione della residenza del ricorrente nel comune di altra regione alla data del giugno 2025, quando il giudizio è stato incardinato. Il criterio di collegamento per la competenza territoriale è stato quindi individuato con riferimento alla situazione esistente al momento della domanda.
Ne è conseguita la declaratoria di incompetenza della Sezione adita, con indicazione della Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria quale giudice competente, ai sensi della lett. c) del comma 1 dell’art. 18 c.g.c.. La Corte ha infine compensato integralmente tra le parti le spese di lite, valorizzando la valenza meramente di rito della decisione.
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Nota della Redazione
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