Conto del tesoriere improcedibile per difetto di parificazione (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 67 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del tesoriere di un ente locale è improcedibile quando sia privo della parificazione da parte dell’amministrazione. La parificazione costituisce adempimento previsto dall’art. 139, comma 2, c.g.c. e dall’art. 140, comma 3, c.g.c. quale condizione di procedibilità dell’esame del conto, sicché la sua mancanza impedisce al giudice contabile di esaminare la gestione. Essa non può essere promossa d’ufficio dal giudice designato, essendo stato abrogato l’art. 28 R.D. n. 1038/1933, né può essere sostituita da una comunicazione dell’ente sul pre-consuntivo antecedente alla redazione del conto. La parifica presuppone un controllo incrociato tra le risultanze del conto e le scritture esterne dell’amministrazione, finalizzato ad attestare la concordanza dei dati e non la mera coerenza interna del documento dell’agente.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione di tesoreria di un ente locale per il periodo 1 gennaio–31 dicembre 2020, resa da un raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario del servizio.
Il conto giudiziale n. 71213 risulta predisposto e sottoscritto dalla mandante, mentre la stazione appaltante aveva previsto la rappresentanza esclusiva della mandataria. L’agente contabile si è costituito in giudizio chiedendo il discarico, eccependo di avere adempiuto il prima possibile e che l’eventuale omissione della relazione dell’organo interno era riferibile all’ente. Il conto è giunto all’esame del Collegio per la decisione sulla regolarità della resa.
La Motivazione della Corte
La Sezione rileva anzitutto un profilo di difetto di rappresentanza. La convenzione di tesoreria era stata stipulata dalla mandataria, che aveva agito in rappresentanza esclusiva del raggruppamento e che nel verbale di consegne era indicata come tesoriere cessante. Ai sensi dell’art. 37, comma 16, d.lgs. 163/2006, al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti per tutti gli atti dipendenti dall’appalto. Il conto, invece, è stato predisposto e sottoscritto dalla mandante, senza che risulti alcuna ratifica anteriore al giudizio.
Il Collegio ritiene tuttavia assorbente un diverso e più radicale motivo ostativo. Il conto non è corredato della parificazione, la cui mancanza integra, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza contabile, causa di improcedibilità. L’art. 139, comma 2, c.g.c. postula il deposito previa parificazione, e l’art. 145, comma 3, c.g.c. subordina l’esame del conto all’accertamento della sua avvenuta effettuazione. L’adempimento non può essere promosso d’ufficio dal giudice, essendo stato abrogato l’art. 28 R.D. n. 1038/1933 che lo consentiva in passato.
La parificazione è una dichiarazione certificativa della concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione. Essa non si esaurisce in un controllo di coerenza interna del conto e richiede la possibilità di un controllo incrociato con le risultanze esterne in possesso dell’ente. Nel caso concreto, l’ente ha prodotto solo una comunicazione del responsabile del servizio finanziario, datata 2 febbraio 2021 e anteriore alla presentazione del conto, riferita al pre-consuntivo. I due documenti non coincidono nel quadro riassuntivo di cassa, e la stessa banca aveva qualificato il pre-consuntivo come documento non ufficiale e propedeutico alla redazione del conto definitivo.
Il Collegio esclude che la relazione dell’organo di controllo interno possa valere quale parifica, non solo per la sua natura, ma anche per il contenuto inattendibile, che indica erroneamente l’agente contabile e la data di resa, nonché per la sua tardiva trasmissione in sede istruttoria. Anche la firma digitale apposta sul conto al momento del deposito è giudicata inidonea, essendo successiva all’approvazione del rendiconto e priva degli elementi dai quali desumere la volontà di attestare la regolarità del conto.
Il conto difetta, inoltre, di uno specifico provvedimento di approvazione: la delibera consiliare richiamata aveva approvato il rendiconto, senza annoverare tra i suoi contenuti l’approvazione del conto del tesoriere. Quanto all’omessa relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c., essa non integra condizione di procedibilità e, trattandosi di adempimento non posto in capo all’agente, non può essergli imputata. Il conto è pertanto dichiarato improcedibile, senza luogo a provvedere sulle spese per l’assenza di condanna.
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Nota della Redazione
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