Conto giudiziale improcedibile se la stampa di magazzino non rappresenta la gestione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 53 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale è improcedibile quando il documento depositato dall’agente contabile non è idoneo a rappresentare la gestione. Integra tale vizio la produzione di una stampa denominata situazione di magazzino sintetica, che costituisce in realtà l’inventario di magazzino e non un conto giudiziale. La confusione gestionale tra beni sanitari e beni di consumo, la mancanza di un prospetto riepilogativo con giacenze iniziali, acquisizioni, beni consegnati e giacenze finali, nonché la valorizzazione delle scorte al costo medio ponderato invece che al costo di acquisto, impediscono l’esame del conto nel rispetto della normativa. L’improcedibilità non comporta il discarico dell’agente contabile, che resta responsabile della resa del conto.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla richiesta di esame di un conto giudiziale riferito all’esercizio 2017, presentato da un soggetto qualificato come agente contabile consegnatario di beni di consumo di un istituto di ricovero e cura. Dopo un provvedimento di incompetenza territoriale della sezione giurisdizionale per le Marche e la successiva riassunzione dinanzi alla sezione Calabria, il conto era stato ritenuto procedibile con una prima pronuncia.
Nel prosieguo dell’istruttoria il magistrato rilevava che il prospetto trasmesso non costituiva un conto giudiziale. Il documento, di numerose pagine, risultava una stampa di situazione di magazzino, con elencazione indistinta di beni sanitari e non sanitari e valorizzazione al costo medio ponderato. Da qui la dichiarazione di improcedibilità, contestata dall’agente contabile, che rivendicava la propria estraneità alla gestione e la paternità del documento.
La Motivazione della Corte
La questione decisa attiene alla procedibilità del conto giudiziale e alla idoneità rappresentativa del documento depositato. La Corte muove dall’adesione alle risultanze istruttorie e verifica se la stampa inviata sia effettivamente riconducibile allo schema legale del conto.
Il Collegio osserva che il documento prodotto non rappresenta il conto giudiziale e, dunque, non è rappresentativo della gestione esaminata. Le criticità emerse nella relazione integrativa sono ritenute decisive: la stampa è una situazione di magazzino sintetica che in realtà costituisce l’inventario di magazzino, con valorizzazione delle scorte al costo medio.
La Corte valorizza, inoltre, l’elencazione indistinta di beni sanitari e beni non sanitari, senza alcun prospetto riepilogativo contenente le giacenze iniziali in quantità e valore, le acquisizioni, i beni consegnati e le giacenze finali per ciascuna sezione. A ciò si aggiunge la valorizzazione al costo medio ponderato, in luogo del costo di acquisto previsto dal piano attuativo della certificabilità, area rimanenze, paragrafo 5.4.
Tali elementi integrano una confusione gestionale che non consente l’esame del conto secondo la normativa applicabile. La Corte chiarisce la diversità rispetto al precedente scrutinio sulla procedibilità, allora legato a un profilo meramente formale, superato in ragione della previsione dell’art. 2712 c.c., mentre nel caso di specie rileva un profilo sostanziale di corretta rappresentazione, valorizzazione e imputazione delle poste.
Sul piano degli effetti, la Corte precisa che la dichiarazione di improcedibilità non consente il discarico. L’agente contabile resta responsabile della resa del conto per le gestioni in esame e, in caso di mancata ricompilazione e deposito dei conti dichiarati improcedibili, la procura erariale può attivare il giudizio per resa di conto. Nulla è disposto per le spese.
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Nota della Redazione
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