Conto giudiziale del consegnatario con sola responsabilità di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 66 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale è tenuto alla resa del conto giudiziale solo quando la sua posizione sia connotata da un debito di custodia, cioè quando i beni siano organizzati in un deposito o magazzino alimentato da movimenti di carico e scarico. Ove ricorra un mero debito di vigilanza, con beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte funzionali al funzionamento degli stessi, il giudizio di conto è improcedibile per carenza dei presupposti normativi. La mera elencazione dei beni inventariati, in assenza di una gestione di magazzino, non integra gli estremi della gestione contabile soggetta a rendicontazione giurisdizionale.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un consegnatario di beni mobili in servizio presso un Comune, per l’esercizio finanziario 2019. Il conto risulta firmato dal consegnatario e reca il visto di regolarità apposto dal responsabile del servizio finanziario, ed è stato depositato presso la Sezione in data 1/9/2020.
Il magistrato istruttore ha rilevato la mancanza dei presupposti di ammissibilità, osservando che i beni risultano ordinariamente in uso al servizio di pertinenza e rimasti sostanzialmente invariati, senza operazioni di carico e scarico. Il consegnatario ha depositato memoria chiedendo che il conto sia dichiarato improcedibile, qualificandosi consegnatario per mero debito di vigilanza e non di custodia. Il Pubblico Ministero ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione dell’astratta soggezione del consegnatario di beni mobili al giudizio di conto. Ai sensi dell’articolo 32 del R.D. n. 827, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio cui il consegnatario è addetto.
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui, anche con riguardo ai beni mobili degli enti locali, soltanto i consegnatari con debito di custodia sono tenuti a rendere il conto giudiziale della propria gestione, citando le pronunce delle Sezioni Abruzzo, Veneto e Piemonte.
Il discrimine viene individuato nella natura della gestione. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o finalizzato a costituire le scorte. In tale ipotesi la giacenza è strumentale alla distribuzione e somministrazione dei beni nei limiti strettamente funzionali alle correlate periodicità di approvvigionamento.
Qualora invece la giacenza presso i singoli uffici risulti, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento degli stessi, si configura una vera e propria gestione contabile, connotata da debito di custodia e soggetta a rendicontazione. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte funzionali restano invece esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa anche ai fini del controllo di gestione.
Nel caso concreto i beni indicati nell’elenco risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia alcuna gestione di magazzino in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Il Collegio conclude quindi che non gravava sul consegnatario l’obbligo di resa del conto, con conseguente improcedibilità del giudizio di conto per carenza dei presupposti normativi. Nulla per le spese, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari.
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Nota della Redazione
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