Danno all’immagine già liquidato in sede penale: azione contabile inammissibile (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 37 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora il giudice penale, su domanda della parte civile, liquidi integralmente il danno all’immagine dell’amministrazione danneggiata con sentenza divenuta irrevocabile, la successiva azione di responsabilità amministrativo-contabile proposta dalla Procura erariale per il medesimo pregiudizio, ancorché per una quota asseritamente non satisfattiva, è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem. Tra l’azione civile esercitata nel processo penale dall’amministrazione e quella contabile sussiste identità oggettiva e soggettiva, agendo il Pubblico Ministero contabile quale sostituto processuale della stessa amministrazione danneggiata. Il giudicato esterno copre il dedotto e il deducibile, cosicché non è ammessa la proposizione di una domanda volta a ottenere una quantificazione maggiore di quella già riconosciuta. L’azione erariale resta invece proponibile quando in sede penale vi sia stata una condanna generica, una provvisionale, una transazione o una determinazione unilaterale dell’amministrazione seguita da accettazione o pagamento.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un dipendente dell’Assessorato regionale dell’energia, chiedendone la condanna al risarcimento del danno all’immagine in favore dell’amministrazione di appartenenza per complessivi euro 80.000,00, oltre rivalutazione e interessi. Secondo l’atto di citazione, il convenuto aveva fatto da tramite in un accordo corruttivo tra i titolari di società interessate alla costruzione di impianti di biometano e il responsabile del servizio competente per le autorizzazioni, ricevendo e consegnando somme di denaro e fornendo anticipazioni sui provvedimenti in corso di adozione.
Per tali fatti il convenuto era stato condannato in sede penale, con rito abbreviato, alla pena detentiva e all’interdizione dai pubblici uffici, con estinzione del rapporto di impiego; la sentenza, riformata solo quoad poenam in appello, era divenuta irrevocabile. Il giudice penale aveva liquidato in favore dell’Assessorato, costituitosi parte civile, la somma di euro 15.000,00 a titolo di danno all’immagine. La Procura erariale ha agito per la differenza, ritenendo quella liquidazione non satisfattiva.
La Motivazione della Corte
Il convenuto ha eccepito in via pregiudiziale l’improcedibilità della domanda, deducendo che il pregiudizio era già stato liquidato in sede penale ai sensi dell’art. 538 c.p.p. in favore dell’amministrazione costituitasi parte civile, con conseguente violazione del ne bis in idem e del divieto di duplicazione risarcitoria.
La Sezione richiama la giurisprudenza contabile secondo cui il rapporto tra giurisdizione penale, civile e contabile si declina in termini di alternatività e non di esclusività, con conseguenti questioni di proponibilità della domanda. La giurisprudenza europea, a partire dalla decisione della Corte EDU sul procedimento dinanzi alla Corte dei conti, esclude che l’azione erariale per danno all’immagine integri un’accusa penale, avendo natura risarcitoria e non punitiva; da ciò deriva l’inapplicabilità del ne bis in idem in senso convenzionale, potendosi al più porre un problema di duplicazione risarcitoria.
La Corte precisa tuttavia che la questione in esame non attiene al cumulo tra sanzione penale e azione risarcitoria, bensì all’ammissibilità della proposizione della medesima azione risarcitoria già definita in sede penale, di matrice civilistica, per un quantum superiore e ritenuto non satisfattivo. Sussiste identità oggettiva e soggettiva tra le due domande, essendo allegati gli stessi fatti costitutivi e lesivi, fatta eccezione per l’importo richiesto; il Pubblico Ministero contabile agisce quale sostituto processuale della stessa amministrazione danneggiata.
Poiché sulla domanda azionata dall’Assessorato mediante costituzione di parte civile si è formato il giudicato, l’azione erariale non può essere promossa. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile e una maggiore quantificazione era deducibile dalla parte civile già ab initio. La preclusione opera, in ossequio al ne bis in idem, quando il giudice penale abbia liquidato l’intero danno all’immagine anziché limitarsi alla condanna generica o a una provvisionale; in tali ultimi casi, come nella transazione o nella determinazione unilaterale seguita da accettazione o pagamento, l’iniziativa della Procura resta ammissibile.
La domanda è pertanto dichiarata inammissibile. La definizione su questione pregiudiziale e le persistenti incertezze giurisprudenziali giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite ai sensi del comma 3 dell’art. 31 c.g.c.
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Nota della Redazione
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