Cessazione della materia del contendere per intervenuta ottemperanza all’ordine di liquidazione pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 20 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza dinanzi alla Corte dei conti, la cessazione della materia del contendere consegue all’intervenuta integrale esecuzione, da parte dell’ente debitore, dell’ordine di liquidazione e pagamento del trattamento pensionistico riconosciuto con sentenza passata in giudicato. L’esecuzione intervenuta prima dell’udienza soddisfa la pretesa azionata, rendendo non più utile la pronuncia richiesta. I ritardi imputati a blocchi tecnici del sistema informatico non integrano una causa di impossibilità oggettiva idonea a escludere l’inadempimento. La compensazione delle spese è giustificata dalla specificità della vicenda di fatto.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza della Corte dei conti, Sez. giur. regione Toscana, n. 74/2024, con la quale le era stata riconosciuta la pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo contributivo, con ordine di liquidazione e pagamento a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
Nel ricorso del 17 luglio 2025 la ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’INPS, chiedendo la condanna alla liquidazione e al pagamento del dovuto, oltre alle spese. L’Istituto si è costituito con memoria del 23 dicembre 2025, rappresentando di avere provveduto alla liquidazione della pensione con pagamento del 20 gennaio 2026 e decorrenza 12 gennaio 2024.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al Giudice unico delle Pensioni riguarda l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di riconoscimento del trattamento pensionistico. Il ricorso di ottemperanza presuppone l’accertata inerzia dell’ente obbligato rispetto al comando contenuto nel titolo.
L’INPS ha dedotto che il ritardo è dipeso da blocchi tecnici sopravvenuti, connessi alla necessità di apertura di numerosi ticket per forzare il sistema informatico. In particolare, la sede avrebbe dovuto neutralizzare i periodi che avevano condotto alla precedente pensione di anzianità dal settembre 1989.
Il Giudice ha preso atto della documentazione prodotta dall’Istituto, comprovante la corretta esecuzione. La liquidazione della pensione e degli arretrati è intervenuta prima dell’udienza. L’integrale soddisfazione della pretesa ha thus reso non più necessaria la pronuncia richiesta.
Conseguentemente, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. La compensazione delle spese di giudizio è stata disposta in ragione della specificità della vicenda di fatto, che ha reso non univoco l’apprezzamento dei reciproci comportamenti processuali.
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Nota della Redazione
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