Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 73 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili destinati all’uso degli uffici, gravato di un mero debito di vigilanza, è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. A norma dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non deve rendere il conto giudiziale colui che ha in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. La resa del conto giudiziale presuppone un debito di custodia, con gestione di magazzino, consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio. In mancanza di tali presupposti il giudizio di conto è improcedibile, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto la verifica dell’ammissibilità e della procedibilità del rendiconto reso da un funzionario di un ente locale, con riferimento all’esercizio finanziario 2018, in qualità di consegnatario dei beni mobili iscritti nell’inventario dell’ente.
Con relazione di irregolarità il magistrato relatore aveva concluso per la non qualificabilità dell’atto come conto giudiziale, rilevando che gli oltre mille beni elencati — tra cui automezzi, attrezzature, arredi e partecipazioni — erano in uso agli uffici e non custoditi in magazzino. Costituitosi in giudizio, l’agente ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, sostenendo di essere agente amministrativo con debito di vigilanza. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità, rimettendosi al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, che esclude la resa del conto giudiziale per chi detiene mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, e dall’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario preposto alla gestione e conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La giurisprudenza contabile, richiamata dal Collegio, distingue nettamente le due figure. Il debito di custodia implica la gestione di un deposito o magazzino, alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. Il debito di vigilanza connota invece il consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, competente per la sola sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte di uso immediato.
La Corte precisa il criterio discretivo: se la giacenza presso i singoli uffici eccede, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al rifornimento continuativo e configura una vera gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di conto giudiziale. I beni di consumo giacenti presso gli uffici, costituenti scorte operative necessarie all’ordinario funzionamento, restano esclusi dalla resa del conto giudiziale, salvi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Nel caso concreto i beni elencati risultano in uso agli uffici e non custoditi in deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino conforme al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Lo stesso agente ha dichiarato di condividere i rilievi istruttori. Manca dunque il presupposto normativo della resa del conto, con conseguente improcedibilità del giudizio.
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