Dipendenza da causa di servizio per melanoma da UV e nanoparticelle (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 23 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda con cui il militare chiede l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, quando il bene della vita perseguito non è attuale ma è la pensione privilegiata, certa nell’an e incerta nel quantum. Sussiste l’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. ogni volta che una res dubbia sull’esistenza di un rapporto giuridico non sia eliminabile senza l’intervento del giudice. Va affermata la legittimazione passiva dell’INPS, perché la sentenza che accerta la dipendenza da causa di servizio è a lui opponibile ai fini della liquidazione del trattamento maggiorato. Il nesso causale può essere riconosciuto sulla base di una CTU che valorizzi l’esposizione professionale a radiazioni UV e a nanoparticelle metalliche di origine bellica.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio presso un reggimento del genio ferrovieri, ha svolto per decenni attività all’aperto di costruzione e manutenzione di linee e raccordi ferroviari, in Italia e in teatri operativi balcanici interessati da inquinamento bellico. Esposto alle ore diurne più calde, senza adeguati DPI, ha contratto patologie neoplastiche cutanee.
Ha quindi chiesto alla Corte dei conti l’accertamento della dipendenza della malattia da causa di servizio, ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 461/2001. Il Ministero della Difesa ha eccepito l’inammissibilità per violazione dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. contabile, il difetto di giurisdizione e il difetto di legittimazione passiva; l’INPS ha contestato la propria legittimazione e ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Sul piano preliminare la Corte ricostruisce la figura dell’azione di mero accertamento. Essa non è proponibile quando mira soltanto all’accertamento di un fatto, ma lo è quando tende all’accertamento di un diritto o di uno status, inteso come sintesi normativa applicabile a una determinata persona. L’interesse ad agire non presuppone l’attuale lesione del diritto: basta uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza del rapporto e sulla portata dei diritti e degli obblighi che ne derivano.
Applicando tali coordinate al petitum sostanziale, la Corte ravvisa l’interesse ad agire e la propria giurisdizione. Il ricorrente non invoca un bene attuale, ma uno futuro e incerto nel quantum: se la malattia dipende dal servizio, il trattamento pensionistico sarà maggiore rispetto a quello ordinario. È quindi la situazione attesa a radicare la giurisdizione contabile, mentre spetta al giudice amministrativo la cognizione del fatto generatore quando incida sulla situazione attuale.
Quanto all’INPS, la Corte afferma la legittimazione passiva dell’Istituto, competente a liquidare l’eventuale trattamento privilegiato. Il ricorrente ha interesse a rendere a lui opponibile l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, per gli evidenti riflessi sul riconoscimento del diritto: il collegio richiama sul punto la giurisprudenza contabile sarda (Sez. giur. Sardegna n. 40 del 23.3.2017).
Nel merito la Corte valorizza la certificazione dell’Amministrazione, che ha ritenuto assai verosimile la connessione causale per il servizio sempre prestato all’aperto, e le conclusioni del CTU. Il consulente individua nell’esposizione prolungata, intensa e intermittente alla radiazione solare senza adeguati mezzi di protezione un fattore cancerogeno correlato alle neoplasie cutanee, e negli esami sui campioni di cute e linfonodo la presenza di nanoparticelle metalliche riconducibili alla contaminazione dei teatri operativi. Il nesso causale è quindi ritenuto sussistente, quantomeno in concorso tra i due fattori di rischio.
Sulle spese, la Corte richiama l’art. 92 cod. proc. civ., come integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, e le compensa integralmente con l’INPS per gravi ed eccezionali ragioni; con il Ministero segue la soccombenza, con liquidazione in favore del ricorrente. Il ricorso è pertanto accolto.
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Nota della Redazione
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