Cessazione della materia del contendere e condanna dell’INPS alle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 6 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, pur determinando l’estinzione del giudizio, non preclude la condanna alle spese di lite alla parte che abbia dato causa al ricorso con il proprio ingiustificato ritardo. Nel processo contabile previdenziale, ove risulti che l’ente previdenziale sia stato più volte sollecitato a provvedere e si sia adeguato soltanto in corso di causa, senza allegare alcuna ragione idonea a giustificare il ritardo, la condanna alla refusione delle spese è dovuta, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ai fini della quantificazione si tiene conto del comportamento collaborativo dell’ente, che abbia adeguato il trattamento anche oltre la richiesta del pensionato.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di trattamento previdenziale, ha chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione della pensione con valorizzazione del corso di laurea quadriennale riscattato e la condanna dell’INPS alla riliquidazione, con arretrati dal settembre 2019. Il ricorso è stato notificato nel luglio 2025. L’Istituto si è costituito chiedendo, in via principale, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Nel corso dell’udienza il difensore della ricorrente ha preso atto del decreto di riliquidazione adottato dall’INPS, non contestandone il merito, ma ha insistito per la condanna alle spese con distrazione. L’Istituto ha chiesto la compensazione.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico ha rilevato che il contenzioso è venuto meno per effetto del provvedimento adottato dall’INPS in corso di causa, dichiarando l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. La decisione è stata assunta ai sensi dell’art. 167 c.g.c., con lettura del dispositivo dopo l’esposizione delle ragioni di fatto.
Il punto centrale riguarda la liquidazione delle spese. Il Giudice ha osservato che dagli atti risultava come l’INPS fosse stato più volte sollecitato, in particolare con due distinte istanze, a procedere alla riliquidazione del trattamento pensionistico. L’ente si è adeguato soltanto nella fase contenziosa, senza addurre alcuna ragione idonea a giustificare il ritardo nell’adempimento.
Da qui la condanna dell’Istituto alla refusione delle spese del giudizio. La cessazione della materia del contendere, quindi, non opera automaticamente come causa di compensazione: la condanna presuppone l’accertamento di un comportamento processuale censurabile della parte che ha reso necessario il ricorso.
Nella quantificazione, il Giudice ha tenuto conto del comportamento collaborativo dell’INPS, che ha proceduto alla riliquidazione non solo inserendo nel ricalcolo il riscatto degli anni di laurea, come richiesto, ma anche adeguando il trattamento al rinnovo del CCNL, pur in assenza di espressa domanda. Le spese sono state liquidate complessivamente in € 650,00 per diritti e onorari, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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