Giudizio di conto, riversamento e inammissibilità della compensazione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 7 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di riversamento delle somme introitate per qualsivoglia titolo dall’agente contabile è inderogabile e va adempiuto nei termini e modi stabiliti dalle norme e dagli accordi convenzionali. L’iscrizione delle somme nei residui passivi del bilancio del medesimo agente non surroga l’obbligo di versamento, e nessun rilievo assume la possibilità di una futura compensazione con crediti dell’ente verso l’agente. Nel giudizio di conto, l’accertamento è diretto alla regolarità contabile e all’esatto adempimento degli obblighi dell’agente, con conseguente diniego di discarico e condanna per gli importi non riversati.
Il Fatto
La vicenda riguarda due conti giudiziali resi da un’agente contabile affidataria del servizio di gestione dei parcheggi e di riscossione dei relativi incassi per conto di un Comune, per due esercizi finanziari. I conti, depositati in data 29 dicembre 2023, erano privi del provvedimento di parifica.
In corso di istruttoria il Comune ha dapprima fornito le determine di non parificazione, sanando il profilo procedimentale, e ha poi rappresentato che nei conti erano stati indicati solo gli incassi derivanti da due delle cinque modalità di incasso utilizzate. Il magistrato istruttore ha prospettato un ammanco e chiesto la fissazione dell’udienza per l’accertamento dell’irregolarità e l’addebito degli importi non riversati.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte dichiara la contumacia dell’agente contabile, non costituitosi nonostante la regolarità della notifica del provvedimento di fissazione dell’udienza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 148, comma 1, 91 e 93 c.g.c.
Nel merito, la Sezione rileva che la memoria del Comune conferma il rilievo di irregolarità formulato nella relazione istruttoria: i conti riportano gli incassi derivanti da due sole modalità su cinque, omettendo gli esiti delle restanti tre. Gli importi delle somme incassate con tali modalità residue e non riversate sono quelli definitivamente accertati dal Comune in esito al contraddittorio con l’agente, e risultano iscritti dal medesimo agente nel proprio bilancio quali residui passivi da versare.
La Corte afferma che l’obbligo di riversamento non può essere legittimamente surrogato dall’iscrizione delle somme nei residui passivi del bilancio dell’agente, e che nessun rilievo assume, nel giudizio di conto, la possibilità di una eventuale futura compensazione con debiti dell’ente verso l’agente stesso.
Viene riconfermato il consolidato principio del necessario e inderogabile riversamento delle somme introitate per qualsivoglia titolo nei termini e modi stabiliti dalle norme e dagli accordi convenzionali, non essendovi spazio per compensazioni o altre modalità alternative, richiamando la giurisprudenza contabile in materia e il principio per cui il giudizio di conto è diretto esclusivamente all’accertamento della regolarità contabile e dell’esatto adempimento degli obblighi dell’agente.
Ne consegue la declaratoria di irregolarità dei conti con diniego di discarico e la condanna dell’agente al pagamento, in favore del Comune, della somma complessiva di euro 433.237,12, oltre agli interessi legali ex art. 1282 cod. civ. dalla scadenza finale per il riversamento fino al deposito della sentenza, e agli ulteriori interessi dalla pubblicazione fino all’effettivo soddisfo. Segue la condanna alle spese del giudizio in favore dello Stato, ex art. 31, comma 5, d.lgs. n. 174/2016.
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Nota della Redazione
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