Quota B pensione legittima divisione per tredici e moltiplicazione per dodici (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 155 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È corretta l’operazione con cui l’Inps determina la seconda quota di pensione dividendo per tredici e moltiplicando per dodici il prodotto tra retribuzione media e coefficiente di rendimento differenziale. Poiché la retribuzione media è quantificata su base annua e comprende anche la tredicesima mensilità, la sua conversione in dodici mensilità richiede necessariamente il rapporto tredici dodicesimi. In difetto, il titolare di pensione percepirebbe la tredicesima due volte: una in forma pro quota nelle dodici mensilità, l’altra quale emolumento erogato a dicembre ai sensi dell’art. 94 del d.P.R. n. 1092/1973. È altresì giustificato il mancato previo scorporo delle componenti accessorie della retribuzione, poiché anch’esse concorrono alla formazione della retribuzione media su base annua e la riconduzione a dodici mensilità ne evita la duplicazione.
Il Fatto
Un gruppo di oltre centosessanta pensionati, già appartenenti al comparto difesa e sicurezza, impugna davanti alla Corte dei conti dell’Emilia-Romagna la quantificazione della seconda quota del proprio trattamento pensionistico. Contestano l’operazione indicata nel modello 5007 dell’Inps: il prodotto tra retribuzione media e parametro “differenza coefficienti” viene diviso per tredici e poi moltiplicato per dodici, con l’effetto di ridurre l’importo iscritto alla seconda quota.
I ricorrenti deducono che tale riconduzione a dodici mensilità non trova base normativa, viola il disposto dell’art. 1, comma 6, della legge n. 335/1995 e falcidia indebitamente le componenti accessorie della retribuzione. Chiedono il ricalcolo dei trattamenti, la riliquidazione con arretrati, interessi e rivalutazione. L’Inps eccepisce l’incompetenza territoriale per due ricorrenti non residenti in regione e l’inammissibilità per genericità, e nel merito chiede il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il giudice affronta anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, lett. c), del codice della giustizia contabile, la competenza in materia pensionistica si determina sulla base della residenza dei ricorrenti all’atto della presentazione del ricorso. Per uno dei due la residenza risulta dalla procura speciale; per l’altro non emerge dalla documentazione, ma la difesa ne ha confermato all’udienza la fondatezza. Ne segue la declaratoria di incompetenza per le rispettive Sezioni, dinanzi alle quali la causa può essere riassunta entro tre mesi dal deposito.
L’eccezione di inammissibilità per estrema genericità è invece respinta. Il ricorso contiene l’indicazione della domanda, dei fatti e degli elementi di diritto; la mancata specificazione analitica delle singole posizioni non vale a qualificarlo come generico.
Nel merito, la Corte osserva che la base pensionabile della seconda quota è calcolata con il sistema retributivo, applicando alla media delle retribuzioni un coefficiente di rendimento, e che tale media include la tredicesima. Di qui la correttezza della divisione per tredici e della successiva moltiplicazione per dodici: l’operazione evita che il pensionato riceva la tredicesima in forma pro quota nelle dodici mensilità e poi ancora in misura piena.
Il giudice richiama la giurisprudenza contabile consolidata sul punto (Sez. Giur. Puglia n. 9/2025 e Sez. Giur. Sicilia n. 229/2024) e le pronunce di altre Sezioni già intervenute sulla medesima questione. Rigetta pertanto la domanda principale.
Anche la domanda subordinata cade. L’Inps ha chiarito che le voci accessorie concorrono alla formazione della retribuzione media pur non essendo somma di voci autonome; poiché il loro calcolo è su base annua, la loro riconduzione a dodici mensilità è necessaria per evitare duplicazioni. Su tale profilo la Corte richiama ancora Sez. Giur. Sicilia n. 229/2024.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; il giudice esclude la compensazione anche per i ricorrenti rispetto ai quali ha dichiarato l’incompetenza, poiché l’individuazione della Sezione competente è agevole e non ricorrono circostanze straordinarie. La circostanza della variazione di residenza, dedotta dalla difesa ma non documentata, non giustifica diversa statuizione.
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Nota della Redazione
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