Conguaglio P.E.E.P. e spese legali: riversabilità solo se condotta legittima (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 129 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 35, comma 12, legge n. 865/1971 impone che i corrispettivi della concessione in superficie e i prezzi delle aree cedute in proprietà assicurino, nel loro insieme, la copertura delle spese sostenute dal comune per l’acquisizione delle aree comprese nel piano di edilizia economica e popolare. La norma esprime un principio di neutralità finanziaria e di integrale ripianamento dei costi di acquisizione, con inserzione automatica nella convenzione ex art. 1339 cod. civ. Non sono però riversabili sugli assegnatari i costi che costituiscono conseguenza diretta di una condotta illecita o di procedimenti illegittimi dell’ente espropriante, i quali restano definitivamente a carico dell’ente. Sono oggetto di conguaglio i costi sostenuti in modo legittimo per portare a compimento le procedure espropriative o per acquisire la proprietà, poi attribuita ai concessionari. La quantificazione non prescinde dalle clausole della convenzione, che possono prevedere l’addebito di spese ulteriori rispetto a quelle legali.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere sull’interpretazione dell’art. 35, comma 12, legge n. 865/1971, con particolare riguardo al significato del termine “spese”.
L’Ente aveva avviato un procedimento di espropriazione per la realizzazione di un Piano di Edilizia Economica e Popolare. La stima delle indennità era stata contestata da alcuni proprietari, con un lungo contenzioso culminato in una pronuncia di condanna del Comune al pagamento di una somma maggiorata di interessi legali e spese legali, che l’Ente ha riconosciuto e liquidato. Il Comune ha quindi riavviato il procedimento di recupero dei maggiori oneri nei confronti degli assegnatari, che hanno contestato la pretesa sostenendo che l’impegno al conguaglio contenuto nelle convenzioni non contempla interessi e spese legali. Il quesito chiede se nella richiesta di rimborso vadano computate tutte le voci che hanno determinato l’importo complessivamente versato dall’Ente.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto verificato l’ammissibilità dell’istanza. Sotto il profilo soggettivo, la richiesta proviene da un Comune per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali ed è firmata dal sindaco, organo legittimato ai sensi dell’art. 1, comma 8, legge n. 56/2014.
Sotto il profilo oggettivo, la funzione consultiva ex art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 riguarda la materia della contabilità pubblica. Il quesito non attiene a una norma di gestione del bilancio in senso stretto, ma è riconducibile alle disposizioni che pongono limiti in funzione di obiettivi di finanza pubblica, poiché l’art. 35, comma 12, mira a impedire che dall’operazione derivino costi non ripianati, a presidio dei valori dell’art. 81 Cost.
La norma è stata qualificata come inderogabile, integrando la disciplina delle singole convenzioni per effetto dell’inserzione automatica di clausole e prezzi imposti per legge. Il quesito, pur muovendo da una vicenda specifica, è formulato in termini generali e astratti, e non investe valutazioni su casi o atti gestionali concreti.
Nel merito, la Sezione ha richiamato l’orientamento consolidato del giudice amministrativo e ordinario, che ha letto la disposizione come espressione di un principio di perfetto pareggio tra i costi sopportati dal Comune e i corrispettivi dovuti dai privati. Il criterio distintivo è quello che separa i costi direttamente ed esclusivamente riferibili a una condotta illecita o a procedimenti illegittimi dell’ente, non riversabili, dai costi sostenuti per portare a compimento le procedure espropriative o per acquisire la proprietà, integralmente riversabili.
Quanto alle spese legali, la loro ripetibilità è ancorata alla legittimità dell’agire amministrativo e va contenuta entro i limiti di un’attività difensiva rispettosa dei doveri di correttezza e diligenza. La Sezione ha quindi escluso di discostarsi da tale quadro, precisando di non pronunciarsi sulla legittimità delle pretese avanzate nel caso prospettato, poiché la funzione consultiva si esplica nella formulazione di orientamenti di principio.
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Nota della Redazione
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