Conto del consegnatario militare nullo se reso solo a valore (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 416 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di beni mobili per debito di custodia deve essere reso a quantità e valore, con indicazione della specie, qualità e categoria dei beni e del valore risultante dagli inventari. Il conto non è dato dalla somma di singole scritture contabili, ma da una rendicontazione complessiva e riepilogativa dell’intera gestione contenuta in un unico prospetto generale riassuntivo, idoneo a ricondurre ad unità i dati parziali. La produzione in corso di giudizio di scritture integrative e complementari, ciascuna rappresentativa di un solo profilo gestionale, non sana l’irregolarità del conto, perché nessuna di esse è idonea a ottemperare alle prescrizioni di legge sulla resa del conto dell’intera gestione. Il conto depositato in soli termini di valore, privo di ogni indicazione della tipologia e quantità dei beni oggetto di maneggio, non è rappresentativo della gestione e va dichiarato irregolare, con esclusione del discarico dell’agente.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto la gestione di un consegnatario di beni mobili della dislocazione parco veicoli di un Centro Rifornimenti e Mantenimento dell’Esercito, per l’esercizio 2021. Il conto giudiziale era stato depositato ed era costituito dal solo modello 16/M, riepilogo valutativo delle variazioni avvenute nel carico dei materiali; non risultava trasmessa la relazione prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c.
Il Magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, aveva rilevato che il conto non era idoneo a rappresentare la gestione contabile, in assenza di ulteriori documenti riepilogativi e analitici richiesti dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, e concludeva per la dichiarazione di irregolarità, senza discarico. L’agente depositava memoria difensiva; la Direzione di Amministrazione dell’Esercito produceva in corso di giudizio la documentazione integrativa, comprendente i modelli CM/4, CM/5 A e D e CM/6 A e B.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla constatazione strutturale del documento depositato: esso espone, partendo dal valore di carico al 1° gennaio 2021, gli aumenti suddivisi per titoli — cioè per causale e provenienza — e non per tipologia di beni, espressi solo in valore. Analogamente per le diminuzioni. Difetta in assoluto ogni indicazione della tipologia e della quantità dei beni oggetto di maneggio, con la conseguenza che il conto, così come depositato, non è rappresentativo della gestione.
Il quadro normativo di riferimento è richiamato in modo puntuale: gli artt. 32, 33 e 194 del r.d. n. 827/1924, secondo cui il consegnatario con debito di custodia rende il conto dando debito dei beni mobili “non solo secondo la specie, qualità e categoria di ciascuno, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari”; l’art. 626 del r.d. n. 827/1924, che impone la distinta dimostrazione del debito, del credito e delle rimanenze secondo specie, qualità e categorie; l’art. 519 del d.P.R. n. 90/2010, che prescrive scritture cronologiche e sistematiche indicate a quantità e a valore. Analogo principio è rinvenuto nell’art. 23, comma 2, del d.P.R. n. 254/2002.
La Corte sottolinea quindi che la mancata adozione di un determinato modello non incide sulla validità del conto, purché questo esibisca nella sostanza tutti i dati richiesti dalle norme citate. Nel caso concreto, però, le scritture prodotte dall’Amministrazione in corso di giudizio si appalesano meramente integrative e complementari: considerate nel complesso contengono tutti gli elementi necessari, ma nessuna di esse, singolarmente, è idonea a ottemperare alle prescrizioni di legge sulla resa del conto dell’intera gestione.
Il passaggio decisivo è la qualificazione del conto: esso non è dato dall’insieme di singole e separate scritture contabili, ma è costituito da una rendicontazione complessiva contenuta in un unico prospetto generale riassuntivo, idoneo a ricondurre ad unità i dati parziali. Tali scritture avrebbero dovuto essere trasmesse alla Corte illo tempore e non tenute a disposizione. In assenza del prospetto unitario alcun esame del conto può essere condotto, non potendo il Collegio sostituirsi all’agente nella rappresentazione dei fatti di gestione.
Quanto al verbale di passaggio delle consegne tra agente cessante e subentrante, non depositato, la Corte richiama l’art. 517, commi 3 e 4, d.P.R. n. 90/2010 e l’art. 182 del r.d. n. 827/1924, osservando che l’adempimento è finalizzato a evitare situazioni di confusione della gestione, da cui deriva la responsabilità solidale di entrambi gli agenti. Infine, la mancata relazione dell’organo di controllo interno non è addebitabile all’agente, ma all’Amministrazione, tenuta per legge all’adempimento. Pur in assenza di ammanchi, il conto è dichiarato irregolare e l’agente non è ammesso a discarico.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.