Bilancio sanità: obbligo motivare cambi contabilizzazione in nota integrativa (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 158 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale è sindacato di legalità e di regolarità finalizzato ad accertare la conformità delle gestioni alle regole contabili e finanziarie e a imporre misure correttive. La modifica delle modalità di contabilizzazione di contributi regionali e di payback rispetto all’esercizio precedente, idonea a incidere in modo significativo sul risultato della gestione caratteristica, deve essere illustrata nella nota integrativa con indicazione delle motivazioni e degli effetti prodotti sui valori di bilancio, in applicazione dell’art. 2423 cod. civ. e del principio contabile OIC 29. La sua omissione compromette la veridicità e la correttezza del bilancio e integra irregolarità suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari dell’ente. Le fatture passive riferite a prestazioni di esercizi precedenti, pervenute dopo la chiusura del bilancio, devono essere rilevate nell’esercizio di competenza come fatture da ricevere, in ossequio al principio di competenza economica. Il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali e il ricorso a legali esterni, non preceduto da una formale ricognizione dell’indisponibilità di risorse interne, sono oggetto di specifica raccomandazione.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha esaminato la documentazione relativa al bilancio di esercizio 2023 di un’azienda ospedaliero-universitaria, acquisendo la relazione-questionario del Collegio sindacale, la nota integrativa, la relazione sulla gestione e gli schemi presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche. L’istruttoria ha coinvolto anche l’amministrazione regionale. Il bilancio si è chiuso con un utile di 20.320,55 euro, a fronte di una previsione di perdita e di un risultato negativo dell’esercizio precedente.
La gestione caratteristica presenta un saldo negativo di -1.073.542,84 euro, peggiorativo rispetto al risultato positivo del 2022. L’ente ha ricondotto tale esito alle differenti modalità di contabilizzazione adottate per alcuni contributi regionali e per il payback dei dispositivi medici, iscritti nel 2023 tra le sopravvenienze e insussistenze attive anziché tra i contributi in conto esercizio. La Sezione ha quindi formulato rilievi su sei profili di criticità.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal quadro normativo che fonda il proprio potere di controllo sugli enti del Servizio sanitario nazionale, richiamando l’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005 e l’art. 1, commi 3, 4 e 7, del d.l. n. 174/2012. Il controllo è qualificato come sindacato di legalità e di regolarità, volto non solo ad accertare la conformità delle gestioni alle regole contabili, ma anche a imporre l’adozione di effettive misure correttive. Viene richiamata la giurisprudenza costituzionale sul carattere cogente del comma 7, con effetti inibitori sui programmi di spesa privi di copertura.
Sul primo rilievo, la Sezione osserva che la diversa contabilizzazione di contributi e payback avrebbe dovuto essere adeguatamente motivata nella nota integrativa, con evidenza degli effetti sui risultati di bilancio, in ossequio all’art. 2423 cod. civ. e al principio contabile OIC 29. Nella nota integrativa, alla domanda sulle informazioni complementari necessarie, la risposta è stata negativa: ciò integra la violazione del canone di veridicità e correttezza del bilancio. La Sezione invita l’ente al rispetto dei principi indicati per il futuro.
Quanto ai crediti pregressi verso la Regione e verso altri soggetti pubblici, destinati a finanziare investimenti, la Sezione valuta positivamente la riduzione complessiva, ma rileva la dilatazione delle tempistiche realizzative di alcuni interventi. I ritardi, in parte giustificati dall’emergenza sanitaria e da questioni tecniche, sono sintomo di cattiva programmazione e impongono una revisione del monitoraggio, per evitare rischi di revoca dei contributi.
Sulla perdita su crediti di 3.572.527,12 euro, riferita a spese non ammesse a rimborso a valere sul POR FESR legato all’emergenza Covid-19, i chiarimenti forniti non sono ritenuti sufficienti. La Sezione raccomanda un’accorta gestione delle risorse, prospettando il possibile configurarsi di un danno erariale. Analogamente, la mancata contabilizzazione nel 2022 di fatture da ricevere, rilevate nel 2023 come sopravvenienze passive, integra violazione del principio di competenza economica.
Infine, la Sezione prende atto positivamente della riduzione dei pagamenti tardivi, ma invita a proseguire per non incorrere in interessi di mora. Sul fronte delle consulenze legali, il potenziamento dell’avvocatura interna non è coerente con l’incremento della spesa per incarichi esterni, pari a 126.809,97 euro nel 2023 e 211.352,83 euro nel 2024. Richiamata la Cass. civ. Sez. III n. 24545 del 2018, che assimila le aziende ospedaliero-universitarie alle università statali ai fini del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la Sezione dispone che l’ente si conformi alle indicazioni e che la Regione ne assicuri l’osservanza.
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Nota della Redazione
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