Inammissibile il secondo ricorso per ottemperanza in presenza di Commissario ad acta (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 474 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al medesimo giudicato già eseguito con un precedente giudizio è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem. Quando la sentenza di ottemperanza abbia già nominato il Commissario ad acta, la parte che lamenti il persistente inadempimento dell’amministrazione deve attivare quel Commissario, secondo le procedure previste dal titolo esecutivo, restando esclusa la proposizione di un secondo ricorso per ottemperanza. L’onere di attivazione del Commissario grava sulla parte interessata, che deve notificare l’inadempimento all’organo e comunicare l’istanza alla Segreteria. La questione di inammissibilità è rilevabile d’ufficio e prevale su ogni altra, compresa la cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
I ricorrenti hanno depositato nel 2023 un ricorso per ottemperanza chiedendo l’esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 629/2009, confermata dalla sentenza n. 577/2015 della Corte dei Conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello. Hanno domandato la declaratoria di inottemperanza del Ministero della difesa e dell’INPS, l’indicazione dei criteri di calcolo, la determinazione delle somme dovute per rivalutazione e interessi e la nomina di un Commissario ad acta.
Il Ministero della difesa si è costituito chiedendo il rigetto nel merito e, in subordine, la determinazione degli oneri accessori. L’INPS ha rappresentato di avere in corso la liquidazione di quanto ulteriormente dovuto, invocando la cessazione della materia del contendere. Dopo un decreto di rifissazione dell’udienza e un’ordinanza istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il giudice rileva che l’ottemperanza alla medesima sentenza era già stata oggetto di un precedente giudizio, definito con la sentenza di questa Sezione 18.4.2017, n. 84/2017. Quel giudizio, nello statuire sulle modalità esecutive della sentenza n. 629/2009, aveva già nominato il Commissario ad acta.
Il titolo esecutivo prevedeva che, in caso di persistente inottemperanza da parte di entrambe le amministrazioni, dovesse procedere in via sostitutiva e a spese dell’amministrazione inadempiente il Commissario, nominato nel direttore dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Difesa, con i poteri attribuiti dal vigente codice di giustizia contabile all’art. 218 c.g.c., attivabile ad impulso della parte interessata.
Ne consegue che i ricorrenti, per il caso di persistente inottemperanza, avevano l’onere di rivolgersi al Commissario ad acta, con le procedure e i tempi previsti, salva la maturazione di eventuali prescrizioni e decadenze. Resta esclusa la proposizione di un secondo ricorso per ottemperanza, in applicazione del principio del ne bis in idem. Dell’adempimento di tale onere non vi è traccia in atti, come eccepito dal Ministero resistente.
La definizione del giudizio avviene decidendo su questione pregiudiziale — tale ritenuta l’estinzione per cessazione della materia del contendere, secondo il precedente di Cass. civ., sez. 3^, 16.2.2023, n. 4951 — e su tale base la Corte dispone la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., con nulla per le spese della sentenza in ragione della gratuità del giudizio pensionistico.
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Nota della Redazione
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