Irregolarità formale del conto e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 267 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata parificazione del conto giudiziale da parte dell’amministrazione di appartenenza integra un elemento costitutivo del conto stesso e ne impedisce la declaratoria di regolarità formale. Tuttavia, la pronuncia di irregolarità formale non comporta automaticamente addebito a carico dell’agente contabile, poiché tra irregolarità del conto e condanna alla restituzione non sussiste alcun automatismo. In assenza di ammanco e di obblighi restitutori, accertati il pareggio della gestione e la neutralizzazione dell’importo duplicato per effetto di un malfunzionamento informatico, il Collegio pronuncia il discarico dell’agente contabile ai sensi dell’art. 149, comma 3, c.g.c.
Il Fatto
Il giudizio trae origine dalla relazione istruttoria del Magistrato istruttore, che ha rilevato l’irregolarità del conto giudiziale reso dall’agente contabile dell’Ufficio delle Dogane di Cuneo per la gestione delle entrate doganali dell’esercizio 2023. Il conto era pervenuto privo del visto di regolarità amministrativo-contabile della competente Ragioneria Territoriale dello Stato, a causa di una discrepanza di euro 11.980,40 già emersa nei precedenti esercizi 2021 e 2022.
Secondo l’istruttoria, la discrepanza sarebbe stata imputabile a malfunzionamenti del sistema informatico AIDA. La Procura contabile ha condiviso tali conclusioni. Il conto è stato iscritto a ruolo ai sensi dell’art. 147 c.g.c. L’agente contabile ha depositato memoria sostenendo che la mancata apposizione del visto era ascrivibile al malfunzionamento del sistema, non al proprio operato, e che le criticità erano state risolte, concludendo per il discarico e, in subordine, per la riduzione dell’addebito o per una consulenza tecnica d’ufficio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione della mancata apposizione del visto di regolarità da parte della Ragioneria, circostanza che ha determinato la rimessione al Collegio e integrato l’irregolarità del conto, impedendo la pronuncia di discarico. In tali casi l’art. 147 c.g.c. prevede l’iscrizione a ruolo, che consente di accertare in contraddittorio la corretta compilazione del conto.
Nel merito, la Corte ritiene pacifico l’effettivo pareggio della gestione, alla luce degli apporti documentali concordati dallo stesso Pubblico Ministero. L’agente ha fornito prova dell’erronea duplicazione, da parte del sistema informatico in fase di reingegnerizzazione, dell’importo IVA accertato a carico di un importatore, anziché della corretta contabilizzazione di un importo positivo e di uno negativo di pari ammontare, quale utilizzo di plafond IVA disponibile ex art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633/1972, con neutralizzazione dell’importo. L’amministrazione di appartenenza ha attestato il saldo pari a zero sul capitolo interessato.
Da tali evidenze il Collegio deduce l’assenza di qualsiasi ammanco e dunque di un debito restitutorio a carico dell’agente contabile, con conseguente insussistenza di obblighi restitutivi. Ciononostante, ritiene di dover pronunciare dichiarazione di irregolarità formale del conto, rimarcando la mancanza di qualsivoglia automatismo tra declaratoria di irregolarità e discarico, già affermata dalla giurisprudenza contabile e ora compatibile con l’art. 149, comma 3, c.g.c.
La Corte osserva che la parificazione, configurata secondo i principi contabilistici risalenti all’art. 618 del r.d. n. 827/1924, acquisisce valenza sostanziale costitutiva del conto giudiziale. Solo la mancanza del motivato diniego di parificazione determina l’improcedibilità del giudizio di conto, mentre l’irregolarità formale rilevata non corrisponde ad alcun detrimento sostanziale e non comporta addebiti di partite contabili. L’assenza di ammanchi giustifica infine la compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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