Beni di facile consumo esclusi dalla resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 243 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
I consegnatari dei beni di facile consumo destinati al funzionamento degli uffici non sono tenuti alla resa del conto giudiziale, ma al solo conto amministrativo ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 254/2002. I beni di facile consumo rientrano tra quelli disciplinati dall’art. 22 del d.P.R. n. 254/2002 e devono essere assunti in carico con l’obbligo di dimostrarne la consistenza e la movimentazione mediante le scritture ivi previste. La movimentazione in entrata e in uscita del materiale, di per sé, non configura un debito di custodia in capo all’agente. Ne consegue che, accertata l’inesistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale, il giudice dichiara il non luogo a provvedere.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile, consegnatario dei beni di cancelleria di un’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, per l’esercizio finanziario 2022. La gestione riguardava il magazzino dei beni consumabili ad uso degli uffici — cartucce toner, penne, lampade e simili.
Il Magistrato designato, con apposita relazione, ha sottoposto al Collegio una questione preliminare, chiedendo se i beni in questione fossero soggetti ad obbligo di custodia ovvero a un mero debito di vigilanza. Ha rilevato che l’amministrazione non aveva adottato uno specifico regolamento per la gestione dei consegnatari, pur precisando il Dirigente competente che la gestione era incentrata su una struttura fisica dedicata. All’udienza pubblica nessuno è comparso per l’agente contabile e per l’amministrazione; il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dei beni oggetto della gestione. Essi rientrano nel novero dei beni di facile consumo di cui all’art. 22 del d.P.R. n. 254/2002, norma che demanda al dirigente responsabile degli acquisti la fissazione di uno standard quantitativo degli oggetti di cancelleria e del materiale idoneo ad assicurare il funzionamento degli uffici. Si tratta, dunque, di beni mobili in uso presso l’ente per fini strettamente necessari all’attività degli uffici.
Da tale qualificazione la Corte trae la conseguenza sul piano contabile: i consegnatari di questi beni non sono tenuti alla resa del conto giudiziale, ma devono rendere il conto amministrativo, ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 254/2002. Essi devono comunque assumere in carico i beni affidati e dimostrarne la consistenza e la movimentazione attraverso le scritture previste dall’art. 22 cit., con presentazione del rendiconto annuale recante consistenze iniziali, variazioni e rimanenze finali.
Il Collegio affronta poi l’argomento secondo cui la movimentazione in entrata e in uscita del materiale sarebbe caratteristica di una gestione di magazzino. Tale circostanza viene ritenuta priva di rilevanza ai fini della configurazione di un debito di custodia in capo all’agente. Il debito di custodia, in generale, si identifica nella gestione dei soli magazzini “centrali” o “principali” dell’ente, destinati al rifornimento dei singoli servizi, e non anche dei beni “destinati all’uso”, ancorché in attesa di utilizzazione, detenuti presso i singoli uffici e affidati a un agente responsabile.
La Corte richiama sul punto propri precedenti (Sez. giur. Calabria n. 313 del 2020 e n. 240 del 2020), ammettendosi peraltro la costituzione di un magazzino di beni “pronti uso”, cioè in scorta, soggetto a mero debito di vigilanza. Su queste basi, ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 254/2002, il Collegio ritiene di dover dichiarare il non luogo a provvedere sul conto, stante l’inesistenza dell’obbligo di resa del conto. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c..
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.