Improcedibilità giudizio di conto per consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 99 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali che sia gravato da un mero debito di vigilanza è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. A norma dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio cui sono addetti. Solo la gestione di beni in deposito o magazzino, con debito di custodia e obbligo restitutorio, integra il presupposto della resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto promosso nei confronti del consegnatario per debito di vigilanza è pertanto improcedibile per difetto del presupposto normativo.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti è investita del giudizio di conto relativo a un consegnatario di beni mobili di un ente locale, con riferimento all’esercizio finanziario 2020. Il magistrato relatore, con relazione depositata nell’aprile 2025, aveva prospettato al Collegio criticità in ordine all’ammissibilità, alla procedibilità e alla regolarità del conto, sia per la natura dei beni rendicontati sia per l’ampiezza della gestione.
Il contabile, costituitosi con memoria difensiva, ha sostenuto l’insussistenza della propria qualifica di agente contabile, rilevando che l’atto trasmesso consiste in un semplice inventario di beni mobili di uso abituale, non custoditi in magazzini, con conseguente limitazione del proprio ruolo alla vigilanza. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto, in quanto reso in modo promiscuo, rimettendosi al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra le due figure di consegnatario. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, non sono tenuti alla resa del conto giudiziale coloro che detengono mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. L’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002 qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni ricevuti in consegna.
La giurisprudenza contabile, richiamata nella motivazione, chiarisce che il debito di custodia presuppone l’incarico di gestire un deposito o magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte operative di uso immediato.
Il discrimine è quantitativo e qualitativo. Se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e configura una vera gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di resa del conto. I beni di consumo giacenti presso gli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento sono esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa e il controllo di gestione, come affermato dai precedenti citati.
Nel caso concreto i beni indicati negli elenchi risultano in uso agli uffici e non custoditi in deposito. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino secondo il mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. Ne discende il difetto dei presupposti normativi della resa del conto e la declaratoria di improcedibilità del giudizio, restando fermo l’obbligo dell’Amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a effettiva custodia. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016.
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Nota della Redazione
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