Nessuna pensione privilegiata per la depressione insorta con il procedimento disciplinare (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 311 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dipendenza da causa di servizio della patologia denunciata dal militare non può essere riconosciuta quando la sua insorgenza coincida temporalmente con la pendenza del procedimento disciplinare e con la prospettiva della cessazione del rapporto d’impiego. La pendenza e, poi, la legittima conclusione di un procedimento disciplinare non integrano un fattore eziologico riguardo ad alcuna patologia. Il nesso causale va escluso anche quando le deduzioni sulla natura dei turni di servizio risultino vaghe e comunque risalenti a un periodo anteriore alla manifestazione della sintomatologia. La domanda di pensione privilegiata è pertanto infondata.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Aeronautica cessato dal servizio nel settembre 2021, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una sindrome ansioso depressiva, poi ascritta in quinta categoria dalla Commissione medica ospedaliera. Il Ministero della Difesa, su parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio, aveva negato la dipendenza; il diniego era stato impugnato davanti al TAR Lazio.
Il ricorrente ha domandato l’attribuzione della pensione privilegiata, con decorrenza dalla data dell’istanza amministrativa o, in subordine, da una data successiva. Il Ministero si è costituito, eccependo il difetto di legittimazione passiva e invocando l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS, resistendo comunque nel merito.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha ricostruito, attraverso reiterate ordinanze istruttorie, la pluralità di giudizi penali militari e amministrativi riguardanti il ricorrente. Il quadro che ne emerge rende il caso leggibile con maggiore nitidezza e incide direttamente sull’accertamento del nesso causale.
Dalla perizia prodotta dal ricorrente risulta che lo stato depressivo aveva iniziato a manifestarsi nel gennaio 2021, in coincidenza con la ripresa del procedimento disciplinare poi sfociato nella risoluzione del rapporto d’impiego. Il procedimento era stato aperto nel luglio 2019, all’indomani della pubblicazione dei post oggetto della sentenza penale militare n. 61/2020, ed era stato sospeso per motivi di salute del ricorrente, con lunga aspettativa dal servizio dal 19 agosto 2019 al 29 novembre 2020.
Le circostanze dedotte nella perizia circa alterazioni circadiane legate ai turni di guardia notturni appaiono vaghe e, a tutto concedere, risalenti al periodo in cui il ricorrente aveva prestato servizio presso un aeroporto militare tra il 2011 e il 2017. La Corte ha ritenuto ben più credibile che la sintomatologia si sia concretizzata nei primi mesi del 2021, quando la ripresa del procedimento disciplinare prospettò il timore della cessazione del rapporto d’impiego.
Dirimente è il rilievo che la pendenza e la legittima conclusione di un procedimento disciplinare non possono integrare un fattore eziologico di alcuna patologia. La collocazione della manifestazione della malattia all’indomani del provvedimento disciplinare espulsivo è stata letta come tentativo di superare l’eccezione di tardività dell’istanza. La domanda è stata quindi rigettata, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della complessità e peculiarità del caso.
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Nota della Redazione
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