Cessata materia del contendere per sopravvenuto versamento dell’imposta di soggiorno (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 177 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il versamento integrale da parte dell’agente contabile della somma contestata nella relazione del magistrato istruttore, intervenuto prima della decisione, determina la cessazione della materia del contendere e il conseguente discarico. La sopravvenuta regolarizzazione elimina l’interesse del Collegio alla pronuncia di condanna e giustifica la compensazione delle spese processuali. Il giudizio non si conclude pertanto con un accertamento di responsabilità, ma con una pronuncia di carattere processuale che constata il venir meno dell’oggetto del contendere.
Il Fatto
Il conto giudiziale riguarda la gestione degli incassi e dei riversamenti dell’imposta di soggiorno per l’esercizio finanziario 2020, gestiti da un’agenzia contabile per conto di un ente locale. Il conto, trasmesso all’ente e da questi alla Corte, riportava un versamento dichiarato di 44,50 a fronte di quanto effettivamente dovuto.
Il magistrato istruttore, con relazione, ha raffrontato i dati del conto con quelli risultanti dal regolamento comunale e ha quantificato la differenza in 328,00, chiedendo al Collegio la pronuncia sulla criticità, il mancato discarico e la condanna dell’agente contabile al versamento della somma. Nelle more, il rappresentante della ditta ha trasmesso copia del bonifico con cui, in data 29/5/2025, ha versato all’ente la somma contestata, a saldo dell’imposta ancora dovuta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’agente contabile, aderendo puntualmente ai rilievi contenuti nella relazione istruttoria, ha provveduto a versare all’ente l’importo di 328,00, così regolarizzando integralmente la posizione contestata.
La verifica della Corte non riguarda quindi il merito della contestazione, ma la permanenza dell’interesse alla decisione. Il versamento sopravvenuto ha eliminato la contestazione oggetto del giudizio, sicché non residua alcuna somma da porre a carico dell’agente contabile né alcuna utilità nella pronuncia di condanna richiesta.
Su questa base, anche in adesione alla richiesta formulata in udienza dal Pubblico Ministero, il Collegio dichiara la cessata materia del contendere e dispone il discarico dell’agente contabile in relazione al conto giudiziale esaminato.
Quanto alle spese, la Corte ravvisa idonei motivi per disporne la compensazione, in coerenza con la definizione processuale della vicenda e con la regolarizzazione intervenuta.
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Nota della Redazione
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