Pensione privilegiata: interessi e rivalutazione sugli arretrati non corrisposti (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 208 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, intervenuto in epoca successiva al deposito del ricorso e limitato alla sola sorte capitale, non esaurisce la pretesa del ricorrente. L’ente previdenziale resta obbligato al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sugli arretrati pensionistici, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT. La parziale soddisfazione tardiva della domanda determina la soccombenza virtuale dell’I.N.P.S., con condanna alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, già in servizio come 1° Maresciallo presso la Marina Militare, è stato congedato per un’infermità riconosciuta come dipendente da causa di servizio e ha poi transitato nei ruoli civili. Nel novembre 2021 ha chiesto all’I.N.P.S. la liquidazione della pensione privilegiata; nelle more del procedimento, a seguito del peggioramento delle condizioni fisiche, ha presentato istanza di aggravamento. La competente C.M.O. ha riconosciuto l’evoluzione peggiorativa dell’infermità, con ascrivibilità a tabella A, 8ª categoria, trasmettendo il verbale all’ente previdenziale a completamento della domanda.
Non avendo ottenuto alcun riscontro alla diffida, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto al provvedimento espresso di concessione del trattamento privilegiato, con liquidazione della pensione e dei ratei arretrati dalla data di decorrenza. Si sono costituiti il Ministero della Difesa, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, e l’I.N.P.S.
La Motivazione della Corte
In corso di causa l’I.N.P.S. ha provveduto a rideterminare il trattamento pensionistico, riconoscendo la pensione privilegiata con liquidazione degli arretrati dalla data di decorrenza. Il thema decidendum si è quindi contratto al solo pagamento degli accessori.
Il difensore dell’ente ha confermato in udienza che la competente struttura ha corrisposto la sola sorte capitale, senza nulla liquidare a titolo di interessi e rivalutazione monetaria. Su tale premessa il giudice ha accolto la domanda limitatamente al riconoscimento degli accessori.
La Corte ha riconosciuto il diritto del ricorrente agli interessi e, nei limiti dell’eventuale importo differenziale, alla rivalutazione monetaria sugli arretrati liquidati, con calcolo anno per anno secondo gli indici ISTAT. Il ristoro degli accessori segue dunque automaticamente il ritardo nel pagamento della prestazione previdenziale.
Quanto alle spese, il riconoscimento del diritto — peraltro parziale e intervenuto in epoca successiva al deposito del ricorso — integra la soccombenza virtuale dell’I.N.P.S., condannato alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate nell’importo complessivo di € 400,00 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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