Controllo Corte dei conti legittimo su costituzione società in house (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 172 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 118/2022, si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente di assumere la veste di socio e quella privatistica di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. Il parametro di scrutinio è costituito dall’analitica motivazione in ordine alla necessità della società, alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, ai principi di efficienza, efficacia ed economicità e alla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il controllo resta circoscritto ai soli momenti di costituzione di una società o di acquisto di una partecipazione, non estendendosi alle operazioni societarie straordinarie. Qualora la scelta della forma di gestione in house providing sia già stata operata dall’ente di governo dell’ambito, residuano scarsi margini di discrezionalità in capo al singolo comune socio.
Il Fatto
Un comune appartenente al bacino Verona Nord ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti la propria deliberazione consiliare con cui ha disposto di partecipare alla costituzione di una nuova società in house, la Newco SpA, per la gestione integrata del servizio pubblico economico a rete dei rifiuti urbani.
L’operazione trae origine dalla deliberazione dell’Assemblea del Consiglio di bacino, che ha affidato il servizio alla costituenda società per la durata di 15 anni, approvando la relazione motivata, il piano economico finanziario asseverato, lo schema di contratto di servizio, lo statuto e la convenzione per il controllo analogo congiunto. Il comune ha subordinato la sottoscrizione della quota al parere della Corte o alla decorrenza del termine di sessanta giorni in silenzio assenso.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro della nuova funzione di controllo, richiamando le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022. Osserva che la fattispecie ricade pienamente tra le ipotesi sottoposte a parere, giacché all’esito dell’operazione il comune acquisisce la qualità di socio in una nuova società.
Sul piano della competenza e del contenuto motivazionale, l’atto risulta adottato dal Consiglio comunale conformemente all’art. 7, comma 1, lett. c), Tusp. Sono verificati i vincoli tipologici dell’art. 3 Tusp e le finalità dell’art. 4 Tusp: l’attività rientra nella produzione di un servizio di interesse generale, con integrazione del requisito della stretta inerenza rispetto alle finalità istituzionali.
Quanto alla sostenibilità finanziaria, la Corte distingue il profilo oggettivo, riferito all’equilibrio economico-finanziario della società, dal profilo soggettivo, relativo alla situazione dell’ente. Il primo è suffragato dal business plan asseverato e dagli indicatori reddituali e patrimoniali; il secondo trova riscontro nello stanziamento della somma in bilancio. La Sezione rileva tuttavia l’assenza di specifiche indicazioni sul rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio in chiave prospettica, rimarcando l’obbligo di monitoraggio e di accantonamento ex art. 3-bis, comma 1-bis, d.l. n. 138/2011.
La convenienza economica e la compatibilità con i principi di efficienza ed economicità sono desunte dal rinvio per relationem alla relazione di bacino, che contiene un’analisi di benchmark comparativa rispetto alle diverse forme di affidamento. La Sezione ritiene congruo l’assolvimento dell’onere motivazionale, tenuto conto dei ridotti margini di scelta del comune.
Infine, sull’art. 5, comma 2, Tusp, la Corte rileva che la deliberazione non risulta motivata in ordine alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato. Su tali due profili — sostenibilità soggettiva e aiuti di Stato — si appuntano le precisazioni che accompagnano il parere positivo.
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Nota della Redazione
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