Bonifica in danno: ammesse al passivo solo le spese già sostenute (Cass. civ. Sez. I n. 22577/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di rivalsa dell’ente territoriale per gli interventi di bonifica eseguiti d’ufficio in sostituzione del soggetto obbligato può essere esercitato esclusivamente dopo l’effettuazione delle opere di ripristino ambientale e la sopportazione delle relative spese. Al passivo della procedura concorsuale sono pertanto ammissibili le sole spese già sostenute, con esclusione delle spese future, non essendo praticabile un’ammissione con riserva ex art. 96 l.f., stante la tassatività delle ipotesi ivi previste. Non rileva la produzione della delibera di affidamento dell’incarico né quella del contratto di appalto stipulato: occorre dimostrare l’avvenuta sopportazione delle spese. L’obbligazione ha configurazione indennitaria e il credito restitutorio è garantito dal privilegio speciale immobiliare sul fondo interessato dall’intervento.
Il Fatto
Un Comune toscano aveva ingiunto ai commissari liquidatori di una cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, con ordinanza del 7 aprile 2022 adottata ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, di provvedere allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi. La procedura non aveva adempiuto, limitandosi a trasmettere una relazione dalla quale emergeva una situazione di abbandono particolarmente grave, con lavori di smaltimento e bonifica stimati tra euro 161.000,00 ed euro 234.000,00. La procedura aveva dichiarato di non disporre di risorse economiche sufficienti, indicando all’amministrazione comunale la via dell’intervento in danno.
Il Comune aveva presentato una prima istanza di ammissione al passivo per euro 250.000,00 in prededuzione, pari al presumibile costo dei lavori necessari. La procedura aveva impugnato l’ordinanza comunale davanti al TAR, che aveva rigettato il ricorso rilevando la riconducibilità alla società, quantomeno, dell’aggravamento della situazione. Il Comune presentava allora una seconda domanda di ammissione, per euro 19.900,00 in prededuzione ai sensi dell’art. 253, comma 4, TUA, corrispondente all’importo di una determina dirigenziale di aggiudicazione del servizio di supporto per il censimento dei rifiuti. Il tribunale di Firenze rigettava l’opposizione allo stato passivo su due rilievi: mancata produzione del contratto di affidamento del servizio, essendo stata depositata la sola determina dirigenziale, e assenza di prova dell’effettivo pagamento della somma, gravando sull’opponente l’onere ex art. 2697 c.c. di dimostrare il fatto costitutivo del diritto. Seguiva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, con controricorso della procedura.
La Motivazione della Corte
La Corte tratta i motivi congiuntamente per strette ragioni di connessione e li dichiara infondati. Il percorso non passa dalla valutazione della documentazione prodotta: muove direttamente dalla struttura del diritto azionato.
Il primo passaggio è ricognitivo. L’art. 253, comma 1, TUA qualifica gli interventi effettuati d’ufficio dall’autorità competente ai sensi dell’art. 250 come onere reale sui siti contaminati, iscritto a seguito dell’approvazione del progetto di bonifica e da indicare nel certificato di destinazione urbanistica. Il comma 2 assiste le spese sostenute per quegli interventi con privilegio speciale immobiliare sulle aree, ai sensi dell’art. 2748, secondo comma, c.c., esercitabile anche in pregiudizio dei diritti acquistati da terzi. Il comma 3 subordina privilegio e ripetizione delle spese, verso il proprietario incolpevole, a un provvedimento motivato che giustifichi l’impossibilità di identificare il responsabile o l’infruttuosità della rivalsa nei suoi confronti. Il comma 4 limita in ogni caso il rimborso dovuto dal proprietario non responsabile al valore di mercato del sito determinato dopo l’esecuzione degli interventi.
Il secondo passaggio colloca la vicenda nella disciplina sostitutiva delineata dagli artt. 244, comma 4, e 250 del d.lgs. n. 152 del 2006 — sussidiarietà verticale — che affida la procedura in danno al comune territorialmente competente e, in caso di sua inerzia, alla regione. Su questo terreno la Corte richiama il proprio precedente recente: al passivo della procedura concorsuale possono essere ammesse esclusivamente le spese già sostenute, con esclusione delle spese future, non essendo possibile un provvedimento di ammissione con riserva ex art. 96 l.f., data la tassatività delle ipotesi previste dalla norma (Cass., sez. 1, 28/4/2026, n. 11597).
Il terzo passaggio è quello decisivo e poggia sul dato letterale. Sia l’art. 17, comma 9, del d.lgs. n. 22 del 1997 sia l’art. 253, comma 2, TUA riferiscono espressamente il diritto di rivalsa dell’ente territoriale al momento successivo all’effettuazione delle opere di ripristino ambientale e alla sopportazione delle relative spese: la formula normativa è quella delle «spese sostenute». In questo senso la Corte si era già espressa quanto alla prededuzione riconoscibile alle spese già sostenute dall’ente pubblico (Cass. n. 5705 del 2013), anche in relazione alla configurazione indennitaria dell’obbligazione che grava ex lege sul responsabile dell’inquinamento (Cass. n. 199 del 2024). Il rilievo trova conferma in Corte cost. n. 151 del 2024, che discorre di spese sopportate dalle amministrazioni tenute alla sostituzione del soggetto responsabile della contaminazione, con credito restitutorio garantito dal privilegio speciale immobiliare sul fondo interessato dall’intervento.
Da qui la conclusione, formulata in due proposizioni secche. Non rileva la produzione in giudizio della delibera di affidamento dell’incarico, né quella del contratto di appalto stipulato. È necessario dimostrare di avere sostenuto le spese per le opere di bonifica e di ripristino. Cade così l’intera impostazione del ricorso, incentrata sull’idoneità della determina dirigenziale a costituire vincolo giuridico perfetto e obbligazione di spesa certa e liquida, e sull’equiparazione tra somme «effettivamente sostenute» e somme «giuridicamente impegnate». Ricorso rigettato, con condanna alle spese liquidate in euro 2.600,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, e attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.