Fideiussione: la richiesta stragiudiziale deve raggiungere il debitore entro sei mesi (Cass. civ. Sez. I n. 24024/2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando le parti abbiano validamente derogato all’art. 1957 c.c. prevedendo che la decadenza del creditore possa essere impedita mediante una richiesta stragiudiziale, tale richiesta deve essere effettivamente rivolta al debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione. Trattandosi di atto recettizio, rileva il suo arrivo nella sfera di conoscibilità del destinatario e non il semplice invio. La comunicazione con cui la banca dichiara il recesso o la revoca di un rapporto di finanziamento non equivale, per ciò solo, a una richiesta di pagamento. In mancanza della prova della tempestiva attivazione, la garanzia fideiussoria si estingue per decadenza del creditore.
Il Fatto
Una società cessionaria di crediti bancari aveva agito in via monitoria contro il debitore principale e alcuni garanti per ottenere il pagamento delle somme derivanti da diversi rapporti bancari. Una fideiussora aveva proposto opposizione, contestando anche il rispetto del termine previsto dall’art. 1957 c.c.
La Corte d’Appello aveva revocato il decreto ingiuntivo nei confronti della garante. Pur ritenendo valida la clausola con cui le parti avevano parzialmente derogato all’art. 1957 c.c., consentendo alla banca di evitare la decadenza mediante una semplice richiesta stragiudiziale, aveva escluso che fosse provato l’inoltro di una tempestiva richiesta di pagamento al debitore principale. La creditrice ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione conferma anzitutto che la questione decisiva riguarda l’effettiva attivazione del creditore nel termine di sei mesi. La Corte territoriale aveva accertato che la fideiussione consentiva una deroga parziale alla disciplina legale, rendendo sufficiente una richiesta stragiudiziale anziché un’iniziativa giudiziale. Restava però necessario dimostrare che una richiesta avente tale contenuto fosse stata effettivamente rivolta al debitore principale.
La documentazione richiamata dalla ricorrente non consentiva di superare tale conclusione. Una comunicazione prodotta in giudizio aveva ad oggetto la revoca o il recesso dai rapporti bancari, ma dal suo contenuto non emergeva una vera richiesta di pagamento. La Cassazione precisa che la comunicazione del recesso da un rapporto di finanziamento non implica automaticamente la richiesta di restituzione delle somme dovute.
Assume inoltre rilievo il carattere recettizio della dichiarazione. La sentenza d’appello aveva correttamente considerato decisivo il recapito della comunicazione al debitore e non il mero invio. Ai sensi dell’art. 1334 c.c., infatti, gli atti recettizi producono effetto quando giungono nella sfera di conoscibilità del destinatario.
La Corte esclude poi che la doglianza possa essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova normalmente rimedio nella revocazione per errore di fatto; solo quando il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso deciso dal giudice può assumere rilievo nei limiti dell’art. 360 c.p.c.
La mancata prova di una tempestiva richiesta di pagamento era quindi sufficiente a determinare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. e l’estinzione della garanzia. La Cassazione rigetta il ricorso, confermando la revoca del decreto ingiuntivo nei confronti della fideiussora.
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