Opposizione all’esecuzione: il foro pattizio non deroga al forum executionis (Cass. civ. Sez. III n. 23935/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, la competenza territoriale è radicata inderogabilmente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 27 e 28 c.p.c., nel giudice del luogo dell’esecuzione. Quando l’opposizione ha a oggetto cartelle di pagamento, il luogo della futura esecuzione è quello della notifica delle cartelle opposte, equiparabili al precetto. Il criterio ha natura funzionale ed è sottratto alla disponibilità delle parti, rispondendo a esigenze di ordine pubblico processuale e di concentrazione delle attività esecutive; resta perciò inefficace qualsiasi clausola contrattuale di deroga al foro territoriale, anche quando sia parte del giudizio una pubblica amministrazione. La previsione negoziale del foro esclusivo opera solo nei limiti della deroga consentita dalla legge e va disapplicata ove incida su criteri qualificati come inderogabili. Il regolamento di competenza è tuttavia inammissibile quando gli atti trasmessi non consentano di verificare il dato di fatto — qui il luogo di notifica delle cartelle — dal quale dipende l’applicazione del criterio.
Il Fatto
Una società in liquidazione, insieme a due soci coobbligati, ha proposto opposizione all’esecuzione contro l’agente della riscossione e la società regionale erogatrice di un finanziamento, contestando il diritto di procedere al recupero di somme derivanti dalla revoca di un finanziamento destinato alle piccole e medie imprese. Gli opponenti sostenevano che il credito fosse assistito da garanzia e che il garante dovesse essere escusso prima dei debitori principali.
La causa era stata incardinata davanti a un primo tribunale, che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale ritenendo valida una clausola del contratto di finanziamento attributiva della competenza esclusiva a un diverso foro. Riassunta la causa davanti al tribunale indicato, questo ha a sua volta ravvisato la propria incompetenza e ha sollevato d’ufficio il conflitto, sostenendo l’inderogabilità della competenza nelle opposizioni all’esecuzione e identificando il luogo dell’esecuzione in ambito rientrante nella circoscrizione del primo giudice per la maggior parte degli attori.
La Motivazione della Corte
La Corte condivide l’impostazione del giudice rimettente. Secondo l’orientamento consolidato, le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi soggiacciono alla regola che radica la competenza nel giudice del luogo dell’esecuzione, restando esclusa l’operatività di criteri diversi, ivi compreso il foro pattizio.
Il criterio ha carattere inderogabile e prevale su ogni diversa pattuizione: il collegamento territoriale con il luogo in cui si svolge l’azione esecutiva risponde a esigenze di ordine pubblico processuale e di concentrazione delle attività esecutive. Non poteva dunque attribuirsi rilievo alla clausola contrattuale invocata dal primo giudice, trattandosi di deroga convenzionale non consentita in materia sottratta alla disponibilità delle parti. La previsione negoziale del foro esclusivo opera soltanto entro i limiti della deroga ammessa e va disapplicata quando incida su criteri qualificati come inderogabili dalla legge.
Ne consegue che la competenza territoriale avrebbe dovuto essere determinata con riferimento al luogo della notifica delle cartelle impugnate, equiparabili al precetto e perciò indicative, in difetto di altre specificazioni, del luogo della futura esecuzione.
Nonostante la correttezza del principio, il ricorso è dichiarato inammissibile. In base agli atti legittimamente consultabili dal Collegio, e anche a seguito di formale richiesta di trasmissione da parte della cancelleria, non risulta acquisita la documentazione relativa al luogo di notifica delle cartelle opposte. La Corte non è stata quindi posta in condizione di verificare tale dato, non essendo più prevista la trasmissione degli atti su supporto analogico.
In difetto di elementi indispensabili, non è possibile stabilire se il principio, pur correttamente individuato dal rimettente come in astratto applicabile, possa operare nel caso concreto. Trattandosi di regolamento promosso d’ufficio e in assenza di memorie delle parti interessate, non vi è luogo a provvedere sulle spese della procedura.
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