Rinuncia al ricorso: niente contributo unificato aggiuntivo (Cass. civ. Sez. II n. 24051 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ricorrono i presupposti previsti dagli artt. 390 e 391 c.p.c., determina l’estinzione del giudizio. In tale ipotesi non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La disposizione riguarda esclusivamente i casi tipici di rigetto dell’impugnazione o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità e, avendo natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’opposizione proposta contro una delibera CONSOB con la quale erano state irrogate una sanzione amministrativa pecuniaria di 280.000 euro, ai sensi dell’art. 187-ter, comma 1, d.lgs. n. 58/1998, e una sanzione accessoria interdittiva della durata di sedici mesi, ai sensi dell’art. 187-quater, comma 1, dello stesso decreto.
La Corte d’appello di Roma aveva accolto l’opposizione. La CONSOB aveva quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, l’Autorità aveva depositato un atto di rinuncia, richiamando l’esito del parallelo procedimento penale relativo ai medesimi fatti, conclusosi in appello con assoluzione dell’interessato per non avere commesso il fatto. La rinuncia era stata accettata dal difensore della controparte munito di regolare mandato.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rileva anzitutto che la rinuncia rispetta le condizioni richieste dagli artt. 390 e 391 c.p.c. e che l’accettazione della controparte consente di dichiarare l’estinzione del giudizio. Le parti avevano inoltre concordemente concluso per la compensazione delle spese, soluzione recepita nel dispositivo.
Il profilo di maggiore interesse riguarda le conseguenze sul contributo unificato. La Corte esclude che, a seguito dell’estinzione derivante dalla rinuncia, possa essere applicato l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, che impone al ricorrente soccombente il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto per l’impugnazione.
La disposizione, osserva la Corte richiamando Cass. Sez. III n. 34025/2023, individua espressamente le ipotesi nelle quali l’obbligo aggiuntivo sorge: rigetto dell’impugnazione, inammissibilità o improcedibilità. La rinuncia al ricorso non rientra in nessuna di queste fattispecie.
La conclusione deriva anche dalla natura della misura. L’ulteriore contributo unificato ha carattere eccezionale e lato sensu sanzionatorio. Proprio per questa ragione la relativa disciplina è soggetta a stretta interpretazione e non può essere estesa a fattispecie non espressamente contemplate. L’estinzione conseguente alla rinuncia rappresenta quindi un esito processuale distinto dalle ipotesi alle quali il legislatore ha collegato il raddoppio del contributo.
La Corte dichiara pertanto estinto il giudizio e compensa integralmente le spese di lite, senza dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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