Rinuncia tacita al ricorso ex art. 380-bis c.p.c. e estinzione del giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 24205 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione del giudizio senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso, quest’ultimo deve intendersi rinunciato. Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Sulle spese processuali si provvede a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., con condanna della parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Sardegna. È stata formulata e comunicata alle parti la proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. È trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione di detta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito in qualità di controricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Consigliere delegato rileva che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., il decorso del termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione del giudizio, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione, determina la rinuncia tacita al ricorso. La disposizione configura un meccanismo di definizione semplificata che si fonda sul comportamento processuale della parte: l’inerzia protratta oltre il termine legale equivale a rinuncia, con conseguente estinzione del giudizio di legittimità.
La Corte dichiara pertanto estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. La norma prevede che, in caso di estinzione, si provveda sulle spese processuali secondo i criteri ordinari. Applicando l’art. 391, secondo comma, c.p.c., il ricorrente è condannato al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo che disciplina le modalità di trattazione dei ricorsi per cassazione in camera di consiglio e le conseguenze della mancata attivazione della parte a seguito della proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. La ratio della disposizione è quella di favorire la definizione celere dei giudizi in cui non emerga un concreto interesse della parte ricorrente a proseguire il contraddittorio, evitando l’inutile prosecuzione di un procedimento destinato, in assenza di richiesta di decisione, a concludersi con la rinuncia tacita.
La dichiarazione di estinzione produce i suoi effetti sul solo giudizio di legittimità e non incide, di per sé, sul contenuto della sentenza impugnata, che rimane ferma in assenza di cassazione. La liquidazione delle spese segue il principio di causalità, gravando sulla parte la cui inerzia ha determinato la definizione del giudizio nelle forme semplificate previste dalla norma. Il decreto conclude il procedimento con la condanna alle spese come sopra indicata, senza ulteriori statuizioni di merito.
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Nota della Redazione
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