Estinzione del giudizio di cassazione per mancata richiesta di decisione (Cass. civ. Sez. 2 n. 24404/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, il ricorrente che, ricevuta la comunicazione della proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., non chieda la decisione nel termine perentorio di quaranta giorni, determina l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. e va condannato al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, con distrazione in favore dei difensori che ne abbiano fatto richiesta.
Il Fatto
Due ricorrenti proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3320/2024, depositata il 23 luglio 2024. La Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., formulava una proposta di definizione del giudizio e la comunicava alle parti. Decorsi quaranta giorni dalla comunicazione senza che le ricorrenti avessero richiesto la decisione del ricorso, il giudice dichiarava l’estinzione del giudizio di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., il ricorso deve intendersi rinunciato e il giudizio di cassazione si estingue ai sensi dell’art. 391 c.p.c. quando, dopo la comunicazione della proposta di definizione, il ricorrente non chiede la decisione entro il termine perentorio di quaranta giorni. L’estinzione opera automaticamente, senza necessità di un provvedimento ad hoc, e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c.
La liquidazione delle spese è effettuata dal giudice in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, comprendendo compensi, spese forfettarie ed esborsi. Nel caso di specie, il Collegio ha determinato il compenso in euro 2.700,00, oltre spese forfettarie al 15%, esborsi per euro 200,00 e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori che ne avevano fatto richiesta, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
Implicazioni Pratiche
- Termine perentorio per la richiesta di decisione: ricevuta la proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c., il ricorrente ha quaranta giorni per chiedere la decisione; il mancato rispetto del termine determina l’estinzione del giudizio, senza possibilità di rimessione in termini, trattandosi di termine perentorio.
- Onere della prova della tempestività: il ricorrente che intenda dimostrare di aver chiesto tempestivamente la decisione deve essere in grado di provare la data di comunicazione della proposta e la data di presentazione dell’istanza; in mancanza, l’estinzione è dichiarata d’ufficio.
- Condanna alle spese e distrazione: l’estinzione del giudizio per mancata richiesta di decisione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, liquidate con decreto; se i difensori della parte vittoriosa hanno dichiarato di essere antistatari, il pagamento va disposto direttamente in loro favore.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.