Rimborso IVA per operazioni inesistenti dopo voluntary disclosure (Cass. civ. n. 14582/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il cedente o il prestatore che abbia emesso fattura per un’operazione inesistente ha diritto al rimborso dell’imposta versata quando sia eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale, anche se il pagamento dell’IVA dovuta sia stato effettuato nell’ambito di una procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure) ex l. n. 186 del 2014, perfezionata con l’accertamento definitivo dell’indetraibilità dell’imposta in capo al cessionario e il contestuale versamento delle somme dovute.
L’obbligo di versare l’IVA per le operazioni inesistenti, di cui all’art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972, non deve eccedere quanto necessario per il raggiungimento dell’obiettivo di eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale e non deve arrecare un pregiudizio eccessivo al principio di neutralità dell’IVA; pertanto, quando il rischio è definitivamente venuto meno, il diritto al rimborso dell’imposta già versata sorge in capo all’emittente la fattura.
Il termine biennale di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso dell’IVA, di cui all’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, decorre dal momento in cui il diritto al rimborso diviene azionabile, e non dal pagamento originario dell’imposta, quando il pagamento stesso sia stato effettuato in un contesto in cui la sua ripetibilità era subordinata al verificarsi di un evento successivo, come il perfezionamento della procedura di voluntary disclosure.
Il Fatto
La società contribuente, operante nel settore del commercio di metalli preziosi, importò regolarmente merce in Italia, assolvendo in dogana il pagamento dell’IVA sul corrispettivo indicato in fatture parzialmente fittizie (per la parte eccedente il valore reale), nell’ambito di un’operazione fraudolenta finalizzata alla creazione di fondi occulti all’estero. La società portò in detrazione l’IVA pagata in dogana nelle liquidazioni periodiche, conseguendo un credito IVA.
In data 15 marzo 2018, l’Agenzia delle Entrate notificò tre provvedimenti di diniego del rimborso dell’IVA. La società ricorse e la Commissione tributaria provinciale di Varese accolse i ricorsi. L’Ufficio propose appello, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 3163 del 2020, lo respinse. L’Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 (decadenza biennale) e degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972 (indetraibilità dell’IVA su operazioni inesistenti), sostenendo che la richiesta di rimborso era tardiva e che l’IVA versata su operazioni inesistenti non era rimborsabile.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Preliminarmente, la Corte precisa che l’istanza di rimborso non riguarda le somme versate nella procedura di voluntary disclosure (insuscettibili di rimborso), bensì gli importi già corrisposti a titolo di IVA all’importazione al momento dell’operazione, la cui ripetibilità trova ragione nella compiuta e regolare definizione della procedura di collaborazione volontaria.
La Corte richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Corte giust. 27 giugno 2018, SGI, C-459/17; Corte giust. 31 gennaio 2013, Stroy Trans, C-642/11; Corte giust. 8 maggio 2019, EN.SA. S.r.l., C-712/2017) secondo cui il diritto alla detrazione dell’IVA è legato alla realizzazione effettiva dell’operazione, ma l’obbligo di versare l’IVA per operazioni inesistenti, di cui all’art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972, non deve eccedere quanto necessario per eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale, e non deve arrecare un pregiudizio eccessivo al principio di neutralità dell’IVA. Ne consegue che il cedente o il prestatore che abbia emesso fattura per operazione inesistente ha diritto al rimborso dell’imposta versata quando sia eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale, anche se il pagamento è stato effettuato in esecuzione di una transazione fiscale o di una procedura di voluntary disclosure, come già affermato in precedenti pronunce (Cass. n. 20843/2020; Cass. n. 7080/2020; Cass. n. 26515/2021).
Nel caso di specie, la procedura di voluntary disclosure, perfezionata ai sensi degli artt. 5-quater e septies del d.l. n. 167 del 1990, ha comportato il versamento integrale dell’IVA, degli interessi e delle sanzioni relative alla parte fittizia delle operazioni, con conseguente definitiva eliminazione del rischio di perdita di gettito fiscale. La Corte rileva che la voluntary disclosure è un istituto autonomo rispetto all’accertamento con adesione, che si concretizza nell’esposizione volontaria al Fisco della propria situazione debitoria, con instaurazione del contraddittorio soltanto eventuale. Quanto alla decorrenza del termine biennale per la presentazione dell’istanza di rimborso, la Corte afferma che il termine di decadenza non può pregiudicare il contribuente se il biennio risulta spirato prima della possibilità di chiedere il rimborso: il diritto al rimborso è divenuto azionabile solo al momento del perfezionamento della voluntary disclosure, e da tale data decorre il termine biennale. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali.
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