Rimessione alle Sezioni Unite sulla giurisdizione per la mobilità verticale “per saltum” (Cass. civ. n. 14599/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 attribuisce alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie inerenti a ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l’assunzione e il conferimento di incarichi; la giurisdizione amministrativa, ai sensi del comma 4 del citato articolo, è riservata esclusivamente alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., le quali possono essere anche interne, purché configurino progressioni verticali novative e non meramente economiche.
Appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie concernenti l’interpretazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro, mentre quelle che attengono alla fase preliminare di formazione della volontà amministrativa e alla scelta del contrarente in base alle regole dell’evidenza pubblica spettano al giudice amministrativo.
La Sezione Lavoro della Cassazione, ravvisando la mancanza di una specifica pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione di giurisdizione relativa alla domanda di attivazione delle procedure di mobilità verticale “per saltum” del personale ATA dall’area B all’area D, e la non immediata sovrapponibilità dei precedenti di legittimità, rimette la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Il Fatto
Alcuni lavoratori del personale ATA (Area B) del comparto scuola convennero in giudizio il Ministero dell’Istruzione (Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia) dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’attuazione delle procedure di mobilità professionale c.d. verticale “per saltum” per il passaggio dall’Area B all’Area dirigenziale DSGA (Area D), nonché l’accertamento del diritto all’avanzamento di carriera e al risarcimento del danno. Il Tribunale dichiarò il proprio difetto di giurisdizione.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1556 del 2021, confermò la decisione di primo grado. La Corte territoriale declinò la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di condanna del MIUR all’attuazione delle procedure di mobilità, ritenendo che l’azione volta a ottenere l’instaurazione di procedure selettive tramite provvedimenti amministrativi esulasse dalla cognizione del giudice ordinario, non estendendosi l’ambito della giurisdizione contrattuale all’applicazione della disciplina collettiva laddove essa implicasse l’esercizio di poteri autoritativi. Nel merito, la Corte esclusse il diritto alla progressione con il “doppio salto”, richiamando i precedenti amministrativi e la mancanza di un appiglio normativo contrattuale per il passaggio diretto dalla categoria B alla D. I lavoratori proposero ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione Lavoro della Cassazione, nell’esaminare il primo motivo di ricorso (violazione dell’art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001), ha rilevato che la questione di giurisdizione sollevata presenta profili di particolare rilevanza e non risulta coperta da una specifica pronuncia delle Sezioni Unite. La Corte territoriale ha declinato la giurisdizione richiamando i principi affermati da questa Corte (Cass., S.U., n. 7171 del 2014; Cass., S.U., n. 26925 del 2008) secondo cui, in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, rientrano nella giurisdizione amministrativa i procedimenti concorsuali che realizzano un’innovazione oggettiva del rapporto consentendo l’inquadramento in aree funzionali più elevate, mentre appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie attinenti alle procedure riservate ai dipendenti per i passaggi di qualifica nell’ambito della medesima area funzionale.
La Corte richiama l’evoluzione giurisprudenziale (Cass., S.U., n. 7218 del 2020; n. 29080 del 2018; n. 18653 del 2024) che ha delimitato l’ambito della giurisdizione amministrativa all’intero iter del reclutamento, dal suo avvio sino all’approvazione della graduatoria finale, intendendo il lemma “assunzione” in senso estensivo e attribuendo al termine “concorsuale” un significato restrittivo, riferito alle procedure caratterizzate da bando, prove selettive, valutazione comparativa e graduatoria di merito, conformi ai principi dell’art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001.
Tuttavia, la Sezione Lavoro osserva che i principi sopra richiamati, affermati con riguardo a fattispecie non di immediata sovrapponibilità, non forniscono una soluzione univoca per la questione specifica: se la domanda di attivazione delle procedure a regime per il passaggio “per saltum” del personale ATA nel profilo di Direttore dei servizi generali e amministrativi (dall’Area B all’Area D) implichi l’esercizio di poteri autoritativi (giurisdizione amministrativa) ovvero configuri una pretesa contrattuale fondata su diritti soggettivi derivanti dalla contrattazione collettiva (giurisdizione ordinaria). La Sezione Lavoro evidenzia che, in relazione a tale ambito, le Sezioni semplici sono intervenute solo con riguardo alla disciplina transitoria (Cass., Sez. Lav., n. 15210 del 2016, n. 11732 del 2025, n. 1005 del 2026), senza che le Sezioni Unite si siano ancora pronunciate sulla questione di giurisdizione in termini generali.
La Corte, pertanto, ravvisando i presupposti di cui all’art. 374, comma 1, c.p.c., e ritenendo la questione di massima di particolare importanza, rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite in ordine alla questione di giurisdizione.
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