Chiropratica ed esenzione IVA: necessarie qualifiche professionali e qualità della prestazione (Cass. civ. n. 14623/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18, d.P.R. n. 633/1972 per le prestazioni chiropratiche richiede la verifica congiunta della natura sanitaria della prestazione e dell’adeguatezza delle qualifiche professionali del soggetto che la esegue.
Anche in assenza, all’epoca dei fatti, di una compiuta regolamentazione nazionale della professione chiropratica, l’esenzione può essere riconosciuta quando il prestatore abbia ricevuto una formazione adeguata presso istituti di insegnamento riconosciuti dallo Stato e le cure offerte presentino un livello qualitativo sufficiente.
La presenza nella struttura di medici specialisti o l’esecuzione di una visita medica preliminare non sono, da sole, sufficienti a dimostrare i requisiti soggettivi richiesti per l’esenzione delle prestazioni chiropratiche. L’accertamento deve riguardare specificamente le qualifiche e la formazione del soggetto che rende la prestazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione l’IVA relativa a prestazioni di chiropratica che una società aveva considerato esenti ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 633/1972. La contribuente sosteneva che i trattamenti fossero prestazioni sanitarie rese da personale specializzato e inserite in un percorso che comprendeva anche visite ortopediche.
I giudici tributari di primo e secondo grado accoglievano la tesi della società. L’Amministrazione ricorreva per cassazione deducendo, tra l’altro, che la Corte territoriale non avesse verificato le specifiche qualifiche professionali dei chiropratici che avevano materialmente eseguito le prestazioni, limitandosi a valorizzare la struttura organizzativa e la presenza di medici specialisti.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta preliminarmente la censura relativa alla motivazione apparente. La decisione impugnata, pur contestabile nel merito, conteneva comunque un percorso argomentativo sufficiente a superare il limite del cosiddetto minimo costituzionale della motivazione. Viene invece accolto il motivo concernente i presupposti sostanziali dell’esenzione IVA.
La Corte richiama il principio secondo cui l’esenzione delle prestazioni chiropratiche non dipende necessariamente dall’esistenza di una professione formalmente regolamentata. È però indispensabile verificare che la prestazione sia effettivamente sanitaria e che il soggetto che la esegue disponga di una formazione professionale adeguata, anche acquisita presso istituti riconosciuti dallo Stato, tale da garantire un livello qualitativo delle cure comparabile a quello delle prestazioni rese nell’ambito delle professioni mediche o paramediche regolamentate.
Nel caso concreto, la Corte di giustizia tributaria non aveva svolto tale accertamento. Il riferimento alla presenza di specialisti ortopedici nella struttura e alle visite preliminari non consentiva infatti di stabilire se i chiropratici che avevano materialmente effettuato i trattamenti possedessero le necessarie abilità e qualifiche professionali. La Cassazione cassa pertanto la sentenza e rinvia al giudice tributario affinché verifichi specificamente sia la natura sanitaria delle prestazioni sia la formazione e l’idoneità professionale dei soggetti che le hanno rese.
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Nota della Redazione
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