Principi di diritto (Massima)
L’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, opera una valutazione ex ante in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l’atto impositivo emesso ante tempus, anche nell’ipotesi di tributi armonizzati, senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di resistenza, invece necessaria per i soli tributi armonizzati ove la normativa interna non preveda l’obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa.
L’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, previsto ex art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 per l’emanazione dell’avviso di accertamento, a meno che l’Amministrazione finanziaria non provi la ricorrenza di ragioni d’urgenza, determina di per sé la nullità dell’atto impositivo, indipendentemente dalla natura del tributo accertato, sia esso armonizzato o non armonizzato.
L’accesso, l’ispezione e la verifica dei locali destinati all’esercizio di un’attività e la successiva autorizzazione all’espletamento delle indagini bancarie costituiscono procedimenti distinti; pertanto, la questione se l’accertamento sia fondato sulle sole risultanze bancarie o sia “misto” (fondato anche sulla documentazione acquisita in sede di accesso) deve essere prioritariamente accertata dal giudice di merito, poiché il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, St. contr. trova applicazione solo nel secondo caso.
La garanzia del contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art. 12, comma 7, St. contr. si applica non solo agli accessi, ispezioni e verifiche effettuati presso i locali adibiti all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale, ma anche all’ipotesi di accesso presso l’abitazione privata del contribuente.
Il Fatto
Il contribuente, architetto, ricevette un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006, per omessa dichiarazione dei redditi, basato su un reddito determinato sulla base dei beni posseduti e degli incrementi patrimoniali. La verifica fiscale, condotta dalla Guardia di Finanza, aveva comportato un accesso al domicilio privato del contribuente in data 31 gennaio 2008 e successive indagini finanziarie, nonché un’autonoma attività istruttoria dell’Agenzia delle Entrate.
La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso del contribuente, ritenendo l’avviso nullo per essere stato notificato ante tempus, in violazione del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. La Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 1691 del 2016, accolse l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la norma non si applicasse alle verifiche tramite indagini bancarie e che si trattasse di un accertamento induttivo per omissione di dichiarazione. Il contribuente propose ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità (Cass., Sez. U., n. 18184 del 2013; Cass., Sez. U., n. 24823 del 2015; Cass. n. 21517 del 2023; Cass. n. 13851 del 2025) secondo cui il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, St. contr. trova applicazione in tutti i casi di accessi, ispezioni e verifiche fiscali, a prescindere dal tributo accertato e dal tipo di accertamento esperito, poiché la norma è calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive in loco. La Corte precisa che il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 24823 del 2015, relativo alla necessità della “prova di resistenza” per i tributi armonizzati in mancanza di un obbligo generale di contraddittorio, non rileva nel caso di emissione dell’avviso “ante tempus”, in cui la violazione del termine dilatorio determina di per sé la nullità dell’atto, salvo che l’Ufficio provi la ricorrenza di ragioni d’urgenza.
La Cassazione rileva che la CTR ha errato nel ritenere la norma inapplicabile alle verifiche tramite indagini bancarie, senza aver preventivamente accertato se l’accertamento fosse fondato sulle sole risultanze bancarie o anche sulla documentazione acquisita in sede di accesso (c.d. accertamento “misto”). La Corte richiama il principio (Cass. n. 18413 del 2021) secondo cui accesso e indagini bancarie costituiscono procedimenti distinti, e il termine dilatorio si applica solo nel caso di accertamento “misto”. La CTR ha omesso di effettuare tale analisi dettagliata, limitandosi ad affermare apoditticamente l’inapplicabilità della norma. La Cassazione sottolinea, inoltre, che la garanzia dell’art. 12, comma 7, St. contr. si applica anche agli accessi presso l’abitazione privata del contribuente, come nella specie, richiedendo una specifica autorizzazione del Procuratore della Repubblica e la redazione di un processo verbale. La sentenza impugnata è quindi cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, per un nuovo esame che accerti preliminarmente la natura “mista” o meno dell’accertamento e, in caso affermativo, verifichi il rispetto del termine dilatorio e la sussistenza di ragioni d’urgenza.
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
La Corte di legittimità chiarisce che la rendita degli immobili a destinazione speciale può essere determinata con stima diretta, fondata su procedimento diretto o indiretto, i cui metodi sono alternativi e privi di gerarchia.
La Corte di Cassazione chiarisce che per i tributi locali il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento è distinto e autonomo rispetto al termine di prescrizione del credito, con la conseguenza che rileva la data di consegna all’agente notificatore e non quella di ricezione da parte del contribuente.
La Cassazione chiarisce che il compenso per l’opera svolta in caso di recesso va liquidato secondo gli accordi convenzionali, se il professionista si è impegnato a portare a termine gli incarichi in base ad essi.
La Cassazione chiarisce che il contribuente che aliena il bene entro il quinquennio deve, entro un anno dalla vendita, acquistare e trasferire effettivamente la residenza nel nuovo immobile.
La Cassazione chiarisce che il concessionario demaniale risponde ex art. 2051 c.c. per i manufatti al servizio dell’esercizio, anche se ceduti a terzi.