Rapporto di servizio e giurisdizione contabile per il privato che svolge attività promozionale finanziata con fondi pubblici (Cass. Sez. Un. n. 24775 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di responsabilità per danno erariale nei confronti di un soggetto privato è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti ove sussista un rapporto di servizio, in virtù del quale il privato risulti temporaneamente inserito nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione per lo svolgimento di un’attività o di un servizio di interesse pubblico finanziato, in tutto o in parte, con denaro pubblico. Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice contabile e giudice ordinario è irrilevante la natura giuridica dell’atto di investitura, sia esso provvedimento, convenzione o contratto, nonché la qualità del soggetto che riceve l’incarico. La giurisdizione ordinaria ricorre invece nel diverso caso in cui si assuma che il danno derivi dall’inadempimento delle obbligazioni poste a carico del privato quale controparte contrattuale della p.a., senza che il beneficiario del finanziamento si sia inserito nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici.
Il Fatto
L’Agenzia Sardegna Promozione, ente strumentale della Regione Sardegna, stipulava una convenzione con la Showlab s.r.l. per la realizzazione di un format televisivo volto alla promozione dei prodotti agroalimentari sardi in vista dell’Expo 2015. A seguito di contrasti sull’erogazione del contributo di euro 900.000,00 e di una serie di vicende giudiziarie, la Procura contabile citava in giudizio il direttore dell’Agenzia, la società beneficiaria e il suo legale rappresentante per responsabilità erariale.
Il giudice di primo grado dichiarava il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti della società e del legale rappresentante, escludendo la sussistenza di un rapporto di servizio. La Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, in riforma parziale, dichiarava la giurisdizione contabile sulla domanda proposta nei confronti della società, ravvisando la natura di contributo di scopo delle somme erogate e l’inserimento della società nello svolgimento delle attività istituzionali dell’ente. La società proponeva ricorso per cassazione, sostenendo la natura di contratto sinallagmatico del rapporto e l’attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso, richiamando il consolidato principio per cui l’azione di responsabilità nei confronti del privato appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti ove sussista un rapporto di servizio, caratterizzato dal temporaneo inserimento del soggetto nell’apparato organizzativo della p.a. per lo svolgimento di un’attività o di un servizio di interesse pubblico. La Corte ha precisato che non rilevano né la natura giuridica dell’atto di investitura, né la qualità del soggetto che riceve l’incarico, potendo il rapporto modellarsi anche sugli schemi del contratto o della convenzione, come ribadito da Cass., Sez. Un., n. 19452 del 15/7/2024 e Cass., Sez. Un., n. 20902 del 30/6/2022.
Quanto alla qualificazione del rapporto, la Corte ha escluso che la convenzione integrasse un mero contratto a prestazioni corrispettive. L’esame delle clausole ha evidenziato che la società si era impegnata a porre in essere l’attività di promozione della Sardegna secondo le modalità stabilite dalla convenzione e dal progetto allegato, a gestire d’intesa con l’Agenzia le attività di comunicazione e a dare risalto alle eccellenze del comparto agroalimentare. Tali attività coincidevano con gli scopi istituzionali propri dell’ente pubblico, sicché la società risultava pienamente coinvolta nello svolgimento di funzioni pubbliche, sulla base di un finanziamento alimentato da fondi pubblici.
La Corte ha inoltre valorizzato l’incidenza dei giudicati amministrativi sulla natura pubblicistica delle funzioni promozionali, richiamando le sentenze del TAR Sardegna e del Consiglio di Stato che avevano confermato l’illegittimità dell’annullamento in autotutela dei provvedimenti di attribuzione del contributo. Ha infine richiamato l’orientamento di Cass., Sez. Un., n. 32523 del 23/11/2023, secondo cui spetta alla giurisdizione contabile la cognizione delle conseguenze dannose derivanti dallo svolgimento, da parte di una società privata, di un’attività promozionale commessa in appalto, quando l’attività finanziata con denaro pubblico si inserisca in un programma di promozione coerente con gli interessi pubblici.
In definitiva, la Corte ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti, ritenendo integrato il rapporto di servizio in quanto il privato, disponendo delle somme erogate in modo difforme da quanto programmato, aveva frustrato lo scopo perseguito dall’amministrazione, con conseguente danno erariale.
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