Commissione di gara: competenza sostanziale e autonomia nel confronto a coppie (TAR Puglia n. 00954 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
I componenti della commissione giudicatrice sono esperti nello specifico settore dell’appalto quando possiedono competenze riferibili ad aree tematiche omogenee, senza che l’art. 93 del d.lgs. n. 36/2023 imponga la corrispondenza formale tra titolo professionale e opera. La censura sulla composizione deve collegare l’asserita incompetenza a concreti errori o incongruenze valutative. Nel confronto a coppie, la divergenza tra i giudizi individuali esprime la fisiologica autonomia dei commissari e non integra di per sé illogicità. Se la lex specialis predetermina criteri sufficientemente dettagliati, il punteggio numerico assolve l’obbligo motivazionale. Il sindacato sulle valutazioni tecniche resta limitato agli errori macroscopici, ai travisamenti evidenti e alla manifesta irrazionalità.
Il Fatto
La stazione appaltante ha indetto una procedura aperta per lavori viari, da aggiudicare con l’offerta economicamente più vantaggiosa. Il disciplinare assegnava ottanta punti all’offerta tecnica e prevedeva tre sub-criteri, valutati con il confronto a coppie. L’operatore economico classificato terzo ha impugnato dapprima l’atto che approvava la proposta di aggiudicazione e, con motivi aggiunti, l’aggiudicazione definitiva.
Il ricorrente mirava all’esclusione dei primi due concorrenti e al subentro; in via subordinata, chiedeva la riedizione della gara. Contestava la competenza professionale della commissione, l’attribuzione dei punteggi, l’ammissibilità delle migliorie, i requisiti dell’aggiudicatario e alcune asserite carenze ambientali, progettuali e di sicurezza.
La Motivazione della Corte
Il TAR dichiara inammissibile il ricorso introduttivo. La prima determinazione impugnata approvava soltanto la proposta di aggiudicazione e demandava ulteriori adempimenti agli uffici competenti. Non costituiva quindi l’aggiudicazione prevista dall’art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, ma un atto endoprocedimentale privo di immediata lesività.
Quanto alla commissione, l’art. 93 richiede un’esperienza sostanziale nello specifico settore, non un particolare titolo di studio. Rilevano anche gli incarichi svolti e le attività professionali pregresse. Nel caso esaminato, i commissari operavano nell’ufficio tecnico, nei lavori pubblici e nelle procedure di affidamento. Il ricorrente non aveva inoltre indicato concreti errori valutativi riconducibili alla loro asserita incompetenza.
La differenza tra i punteggi assegnati dai singoli commissari non dimostra un uso distorto del confronto a coppie. Questo metodo esprime preferenze relative e necessariamente individuali. I sub-criteri del disciplinare delimitavano con sufficiente precisione la valutazione tecnica. Il punteggio numerico rendeva pertanto conoscibile l’esito della comparazione, senza necessità di un’ulteriore motivazione discorsiva.
Il Collegio esclude anche che gli interventi accessori proposti dall’aggiudicatario alterassero struttura, funzione o tipologia dell’opera. Essi costituivano migliorie estetiche e funzionali, non varianti radicali. La mera comparazione del valore economico o del numero delle soluzioni offerte non dimostrava la palese inattendibilità del giudizio tecnico. Rimasta ferma la posizione del primo classificato, difettava inoltre l’interesse del terzo graduato alle censure rivolte contro il secondo.
L’abilitazione prevista dal D.M. n. 37/2008 è stata qualificata come requisito di esecuzione, mentre la partecipazione era subordinata all’attestazione SOA richiesta dal disciplinare. Le doglianze sulle radicali carenze progettuali erano invece tardive, poiché avrebbero imposto l’immediata impugnazione della lex specialis. Il TAR rileva inoltre che il rischio bellico può essere valutato prima degli scavi, che l’eventuale omissione della valutazione ambientale ammette la procedura successiva prevista dall’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 e che la validazione del progetto risultava eseguita. I motivi aggiunti sono quindi respinti, con compensazione delle spese.
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