Sequestro finalizzato alla confisca: va motivata l’esigenza anticipatoria (Cass. pen. Sez. III n. 31806/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., richiede una motivazione concisa sul periculum in mora, rapportata alle ragioni che rendono necessario anticipare l’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio. La mera confiscabilità obbligatoria del bene non supplisce a tale verifica quando l’ablazione dipende dal provvedimento conclusivo. Fanno eccezione le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato. Il giudice deve inoltre confrontarsi con proporzionalità, adeguatezza e gradualità, soprattutto quando la difesa chiede una revoca parziale del vincolo.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo gravante su un complesso immobiliare di proprietà della società. Il vincolo era stato disposto nell’ambito di indagini per plurime ipotesi urbanistiche, paesaggistiche e concernenti beni culturali. Il Tribunale, adito ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., aveva rigettato l’appello cautelare.
La società e la sua legale rappresentante, anche in proprio, hanno proposto ricorso per cassazione. I primi motivi contestavano l’utilizzabilità della consulenza tecnica, dell’integrazione e di ulteriori documenti, perché acquisiti oltre i termini delle indagini. Le altre censure denunciavano l’assenza del periculum in mora e una motivazione solo apparente sulla proporzionalità, anche rispetto alla richiesta di revoca parziale del vincolo.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte separa le due posizioni. Il ricorso personale è inammissibile, poiché non deduce alcun interesse personale all’annullamento. Quanto alla società, le censure sull’utilizzabilità sono manifestamente infondate o generiche. Il nuovo sequestro riguarda ipotesi di reato diverse da quelle poste alla base del primo vincolo. La consulenza e l’integrazione, dalle quali sono emersi ulteriori elementi indiziari, assumono natura di notizia di reato e comportano nuove iscrizioni. Il ricorso, tuttavia, non indica quando queste siano avvenute. Tale omissione impedisce di verificare il superamento dei termini delle indagini. Il documento proveniente dall’indagata era comunque acquisibile ai sensi dell’art. 237 cod. proc. pen..
Il nucleo decisivo riguarda le esigenze cautelari. Richiamando le Sezioni Unite n. 36959 del 24/06/2021, la Corte ribadisce che il sequestro previsto dall’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. esige una motivazione sul pericolo connesso all’attesa della decisione definitiva. Il parametro è l’esigenza anticipatoria della confisca. Il giudice deve spiegare perché non sia possibile attendere la conclusione del giudizio. Questa lettura tutela il diritto di proprietà e la libertà d’iniziativa economica, evitando che la misura cautelare assuma carattere inutilmente vessatorio.
Il Tribunale aveva richiamato la molteplicità degli interventi abusivi, il danno ambientale, l’impatto sulle rocce e il rischio idrogeologico. Aveva inoltre valorizzato la confisca obbligatoria prevista dall’art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001. Tali argomenti riguardano però soprattutto il fumus commissi delicti e la gravità degli abusi. Non chiariscono perché occorra anticipare l’ablazione. La mera appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili non dimostra il periculum in mora.
Lo stesso difetto investe la proporzionalità. La società aveva chiesto il dissequestro parziale del piano destinato alla ristorazione, sostenendo la richiesta con una consulenza tecnica. L’affermazione secondo cui il vincolo sarebbe adeguato e proporzionato non risponde alle specifiche allegazioni difensive. Nel giudizio di rinvio il Tribunale dovrà quindi esaminare anche la revoca parziale, verificando se le esigenze preventive possano essere soddisfatte mediante una misura meno estesa.
La Corte dispone pertanto l’annullamento con rinvio, limitatamente alle esigenze cautelari, al Tribunale competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.. Nel resto, il ricorso della società resta inammissibile. L’inammissibilità del ricorso personale comporta le spese processuali e il pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.