Classamento DOCFA e motivazione dell’avviso: obblighi e limiti del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 24794 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili eseguito con procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento catastale è soddisfatto mediante la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano contestati dall’amministrazione e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una loro divergente valutazione tecnica. La censura che investe la mancata sottrazione dalla stima delle componenti impiantistiche strutturalmente connesse alle costruzioni, da computare nei limiti dell’ordinario apprezzamento, involge un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito ed è inammissibile in sede di legittimità se non preceduta dalla deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, con indicazione dell’atto processuale in cui la deduzione è avvenuta. La revisione delle rendite catastali urbane, infine, non richiede la previa visita sopralluogo dell’ufficio quando il nuovo classamento consegua a una denuncia di variazione presentata dal contribuente.
Il Fatto
La società contribuente, titolare di un’unità immobiliare adibita a supermercato, aveva presentato una denuncia di variazione catastale tramite procedura DOCFA, proponendo un classamento rettificato dall’Agenzia delle Entrate con avviso di accertamento. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della società e la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza pubblicata il 1° dicembre 2020, aveva confermato la decisione, reputando congrua la motivazione dell’avviso e rilevando che la contribuente non aveva indicato nella DOCFA le componenti impiantistiche oggetto di riduzione del valore. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, contestando la mancata applicazione della disciplina sullo scorporo del valore di macchinari e impianti, il difetto di motivazione dell’avviso e la mancanza di un preventivo sopralluogo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, volto a censurare la mancata sottrazione dalla stima catastale delle componenti impiantistiche strutturalmente connesse alle costruzioni. Sotto un primo profilo, la censura, pur formalmente dedotta come violazione di legge, mira in realtà a una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di giudizio: l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, che consente solo il controllo della correttezza logico-formale e giuridica della valutazione compiuta dal giudice di merito. Sotto un secondo profilo, il motivo è stato ritenuto non autosufficiente, non essendo stato precisato in quale sede e in quali termini la questione relativa alla valutazione degli elementi strutturalmente connessi fosse stata formulata nel giudizio di merito.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando una questione giuridica implicante un accertamento di fatto non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della censura.
Quanto al secondo motivo, concernente il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento catastale, la Corte lo ha ritenuto infondato, ricordando che l’obbligo motivazionale è soddisfatto con la mera indicazione dei dati amministrativo-censuari quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano contestati e la difformità tra dati proposti e dati attribuiti derivi da una valutazione tecnica degli immobili: l’eventuale discordanza tra la classificazione prospettata dal contribuente e quella accertata dall’amministrazione può dipendere da una diversa valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto, il che esime l’ufficio da una motivazione più particolareggiata. Nel caso di specie, gli elementi di fatto non erano stati sostanzialmente disattesi, sicché la motivazione doveva ritenersi congrua. L’avviso di accertamento ha natura di provocatio ad opponendum ed è sufficiente che il contribuente sia posto in condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali.
Con riferimento al terzo motivo, la Corte ha escluso l’obbligatorietà del preventivo sopralluogo ai fini della revisione delle rendite catastali: le esigenze sottese al sopralluogo e al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d’ufficio giustificato da specifiche variazioni dell’immobile, non quando il nuovo classamento consegua a una denuncia di variazione presentata dal contribuente. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna della società alla refusione delle spese di lite.
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