Il vincolo teleologico non è incompatibile con il riconoscimento della continuazione (Cass. pen. n. 31922/2026)
Principi di diritto (Massima)
Non sussiste incompatibilità logico-giuridica tra l’istituto della continuazione e la circostanza aggravante del nesso teleologico di cui all’art. 61, n. 2, cod. pen.: il primo si riferisce alla riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso, la seconda attiene al distinto piano di valutazione della strumentalità di un reato rispetto ad un altro. Il giudice dell’esecuzione deve valutare specificamente il legame teleologico e la sua possibile coesistenza con l’unitarietà dell’ideazione. In tema di recidiva qualificata ex art. 99, quarto comma, cod. pen., l’aumento per la continuazione ex art. 81, quarto comma, cod. pen. deve essere applicato sulla pena già aumentata per effetto della recidiva; il limite minimo di un terzo è complessivo. Il giudice dell’esecuzione che ridetermini le pene deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare il reato più grave e operare autonomi aumenti per ciascun reato satellite, motivando in modo distinto.
Il Fatto
Il Tribunale di Novara, quale giudice dell’esecuzione, riconosceva il vincolo della continuazione fra i fatti di cui a quattro sentenze di condanna del condannato e rigettava l’istanza con riguardo ad altre due sentenze. Con il ricorso per cassazione il condannato deduceva violazione dell’art. 671 cod. proc. pen., vizio di motivazione e travisamento del fatto, lamentando che le condotte, pur eterogenee, si inserivano nel medesimo disegno criminoso: le violazioni dell’obbligo di soggiorno erano strumentali alla commissione delle truffe, essendosi il condannato presentato a casa della persona offesa in un comune diverso da quello di dimora obbligata. Il ricorrente censurava altresì le modalità di calcolo dell’aumento in continuazione e l’omesso scorporo dei reati già riuniti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi afferenti al diniego della continuazione per i fatti di cui alle sentenze sub 3) e 4). Il giudice dell’esecuzione aveva escluso l’unitarietà dell’ideazione criminosa valorizzando la diversità strutturale delle condotte e la distanza spazio-temporale, senza adeguatamente considerare il vincolo teleologico e di strumentalità tra le violazioni dell’obbligo di soggiorno e la commissione della truffa. Sul punto la Corte richiama il principio per cui non sussiste incompatibilità tra continuazione e aggravante del nesso teleologico (Sez. 1, n. 16881 del 2018, Musso, Rv. 273117-01): i due istituti hanno finalità antitetiche ma possono coesistere, operando su piani distinti. Il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto verificare se, in disparte il nesso teleologico, il condannato avesse ideato anche la violazione dell’obbligo di dimora come necessaria per commettere la truffa, richiedendosi sul punto un maggiore impegno motivazionale.
Infondati, invece, i motivi sulle modalità di calcolo dell’aumento. La Corte osserva che l’art. 81, quarto comma, cod. pen. stabilisce il limite minimo di un terzo per l’aumento in continuazione quando il soggetto sia recidivo qualificato. Correttamente il Tribunale ha assunto come base di calcolo la pena comprensiva dell’aumento per la recidiva, in conformità al principio affermato da Sez. 2, n. 49488 del 2014, Rv. 261055-01.
Quanto al dedotto mancato scorporo, la Corte ritiene che il giudice dell’esecuzione abbia aderito allo scorporo già operato dal giudice della cognizione, confermando gli aumenti per i fatti già riuniti in continuazione, come richiesto da Sez. 1, n. 17948 del 2024, Rv. 286261-01. Infine, la motivazione sugli aumenti è stata giudicata satisfattiva: contenuta per il fatto sub 5), in ragione della quota minima di aumento, e legittimamente ancorata al limite minimo invalicabile dell’art. 81, quarto comma, cod. pen. per il fatto sub 1), in conformità al principio delle Sezioni Unite n. 47127 del 2021, Rv. 282269-01 sul grado di impegno motivazionale correlato all’entità degli aumenti.
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