Abbruciamento di residui vegetali oltre tre metri steri integra smaltimento illecito (Cass. pen. Sez. III n. 31902 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di gestione dei rifiuti, l’incenerimento di residui vegetali effettuato nel luogo di produzione al di fuori delle condizioni previste dall’art. 182, comma 6-bis, primo e secondo periodo, d.lgs. n. 152/2006 integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006. La norma di cui all’art. 182, comma 6-bis, ha natura derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, con la conseguenza che l’onere di provare la sussistenza delle condizioni di legge per la sua applicazione grava su chi la invoca. Il superamento del limite di tre metri steri per ettaro o l’effettuazione della combustione nel periodo di divieto regionale esclude la configurabilità della normale pratica agricola. La chiamata dell’udienza con alcuni minuti di anticipo non determina nullità, ai sensi dell’art. 185 cod. proc. pen., quando non cagiona un pregiudizio concreto ai diritti di difesa.
Il Fatto
Il ricorrente era stato prosciolto dal Tribunale di Avellino per la particolare tenuità del fatto in relazione al reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006, per avere abbruciato residui vegetali in un fondo agricolo. La Corte di appello di Napoli confermava la decisione. Avverso la sentenza di secondo grado, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità dell’udienza per la chiamata del processo in anticipo rispetto all’orario fissato e contestando, nel merito, l’erronea applicazione dell’esimente prevista dall’art. 182, comma 6-bis, del Testo Unico Ambientale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla nullità dell’udienza, richiamando il principio secondo cui la violazione processuale, quando non determina un pregiudizio concreto ai diritti di difesa, non comporta l’estensione della nullità agli atti successivi ex art. 185 cod. proc. pen. Nel caso di specie, il difensore era sopraggiunto in aula e aveva potuto rassegnare le proprie conclusioni, sicché la chiamata anticipata non aveva prodotto alcun vulnus effettivo.
Nel merito, la Corte ha esaminato congiuntamente gli altri motivi, incentrati sulla configurabilità del reato. Ha ricordato che l’art. 182, comma 6-bis, d.lgs. n. 152/2006 esclude la natura di attività di gestione dei rifiuti per l’abbruciamento in piccoli cumuli di materiali vegetali, nel luogo di produzione, a condizione che la quantità giornaliera non superi i tre metri steri per ettaro e che non sussista un divieto regionale.
L’accertamento fattuale, correttamente compiuto dai giudici di merito, aveva evidenziato il superamento del limite legale, essendo stati rinvenuti venti cumuli per un totale di 3,36 metri steri, calcolati con riferimento alla singola particella catastale. La Corte ha precisato che l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per l’applicazione della norma derogatoria grava su colui che la invoca, non essendo stato assolto dal ricorrente.
La Corte ha inoltre rilevato che la condotta era avvenuta nel periodo in cui vigeva il divieto regionale di abbruciamento imposto dal decreto dirigenziale della Regione Campania n. 258 del 12 giugno 2023, venendo in rilievo una norma penale in bianco integrata da fonte subordinata. La valutazione dei giudici di merito, scaturente da una disamina non irrazionale degli elementi probatori, è stata ritenuta coerente con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che preclude al giudice di cassazione una rilettura alternativa dei fatti.
Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.