Ordine di demolizione e perdita del bene: inammissibile la revoca dopo l’acquisizione al patrimonio comunale (Cass. pen. Sez. III n. 31898 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna per abuso edilizio, una volta divenuto irrevocabile, integra il dispositivo della decisione e non è revocabile, ai sensi dell’art. 669, comma 8, cod. proc. pen., in ragione di una causa estintiva del reato sopravvenuta al passaggio in giudicato. La successiva acquisizione del bene al patrimonio comunale, per effetto dell’inesecuzione dell’ordine di demolizione nel termine di novanta giorni, determina il difetto di legittimazione ad agire del condannato, che non può più richiedere la revoca dell’ordine stesso. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con tale parte della motivazione e non alleghi gli atti amministrativi da cui dipende la valutazione della contraddittorietà dedotta.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato per abuso edilizio con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, divenuta irrevocabile, che aveva altresì disposto la demolizione del manufatto realizzato in difformità dalla denuncia di inizio attività. In un successivo procedimento, relativo ai medesimi abusi, era intervenuto il proscioglimento per il rilascio del permesso a costruire in sanatoria.
L’interessato aveva pertanto proposto istanza di revoca della sentenza di condanna e dell’ordine di demolizione dinanzi al Giudice dell’esecuzione, che aveva rigettato l’istanza. Avverso tale ordinanza era stato proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata revoca dell’ordine di demolizione nonostante il rilascio del permesso a costruire in sanatoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorrente non aveva contestato la parte della decisione relativa alla revoca della sentenza di condanna, correttamente rigettata perché la causa estintiva del reato si era maturata in data successiva al passaggio in giudicato, risultando pertanto tamquam non esset ai sensi dell’art. 669, comma 8, seconda parte, cod. proc. pen..
Quanto all’ordine di demolizione, la Corte ha osservato che il ricorrente aveva incentrato le proprie censure su una presunta contraddizione interna all’Amministrazione comunale, tra l’ordine di demolizione adottato nel 2003 e il successivo permesso in sanatoria. Tale contraddittorietà, tuttavia, non era apprezzabile in assenza dell’allegazione degli atti amministrativi, non prodotti nel giudizio di legittimità ai fini dell’autosufficienza del ricorso.
La Corte ha inoltre evidenziato che il permesso in sanatoria era intervenuto dopo l’ordine di demolizione impartito dal giudice nel 2009, che integrava il dispositivo della condanna irrevocabile, e pertanto non era utilmente valutabile con il rimedio dell’art. 669 cod. proc. pen., per il limite posto dal comma 8.
Il Giudice dell’esecuzione aveva altresì ritenuto il difetto di legittimazione ad agire del ricorrente, a fronte della perdita del bene abusivo, acquisito al patrimonio comunale nei novanta giorni dall’ordine di demolizione ineseguito, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto. Il ricorrente non si era confrontato con tale parte della motivazione, che risultava decisiva.
La Corte ha concluso dichiarando il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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